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Scuole chiuse con Messina in zona arancione? Un labirinto tra decreti, leggi e ordinanze

L’ordinanza del Tar con la quale sono state riaperte (sulla carta, almeno per oggi) le scuole a Messina ha ribadito un principio: i sindaci, così come i presidenti di Regione, possono sospendere l’attività didattica in presenza solo se il territorio di competenza si trova in zona rossa. Allora perché, ancora oggi, si profila l’ipotesi di una nuova ordinanza di chiusura da parte del sindaco De Luca, alla luce della dichiarazione di zona arancione (che entrerà in vigore domani)?

L’equivoco nasce da lontano

Ed è necessario rimettere in ordine i tasselli di un puzzle complicato. Le misure da adottare nell’anno scolastico in corso sono state stabilite da un decreto legge, il 111 del 6 agosto 2021, convertito poi nella legge 133 del 24 settembre 2021. E qui sta l’inghippo: il decreto, in prima stesura, prevedeva la facoltà di sospendere le lezioni in presenza sia che si fosse in zona rossa, sia che si fosse in zona arancione. E più precisamente “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”. Nella stesura definitiva, cioè al momento della conversione in legge, è stata soppressa la dicitura “o arancione”. Quindi da settembre scorso e fino a marzo (cioè fino alla scadenza attualmente prevista per lo stato di emergenza), lo stop alla didattica in presenza può essere imposto solo in zona rossa.

C’è un “però”

Ed è legato ad un’ordinanza contingibile e urgente, la numero 1 del 7 gennaio scorso, emanata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento prevede che anche in territorio dichiarato “zona arancione” dalla stessa Regione, previo parere tecnico-sanitario e obbligatorio dell’Asp competente, i sindaci abbiano facoltà di sospendere l’attività didattica in presenza.

Il punto è:

L’ordinanza del presidente della Regione, che rimarrà in vigore fino al 31 gennaio, può “superare”, per certi versi, quanto previsto dalla legge nazionale, pur essendo quest’ultima, come ribadito dal Tar di Catania ieri, una disposizione di rango primario? Ieri la prefetta di Messina, Cosima Di Stani, con una nota inviata ai sindaci della provincia, ha semplicemente elencato quali sono le norme attualmente in vigore (quelle che abbiamo fin qui riportato), evidenziando che la Regione ha “derogato alla disciplina nazionale”. Implicitamente sembrerebbe affermare che quella deroga sia legittima, ma è davvero così? O eventuali nuove ordinanze di chiusura delle scuole, come quella preannunciata dal sindaco De Luca, rischierebbero di finire anche stavolta sotto la scure della giustizia amministrativa? Il dubbio è legittimo e sarebbe il caso di scioglierlo, per evitare ulteriore confusione ad un comparto, quello della scuola, già fin troppo nel caos.

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