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Scuola a Messina, più ricorsi contro l'ordinanza di De Luca: ecco perché è stata sospesa

Sulla scia di quanto accaduto in Campania e in base ai dati epidemiologici messinesi l'ordinanza del Comune è stata sospesa e da domani, come conferma anche l'Amministrazione, gli studenti di Messina torneranno in classe.

Sono stati diversi i ricorsi presentati contro l’ordinanza contingibile e urgente n. 311 del 9.1.2022, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Messina, revocando la precedente Ordinanza Sindacale n. 310 del 7.1.2022, ha ordinato che dal 13 gennaio al 23 gennaio 2022 incluso, fossero sospese le attività didattiche in presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili a casa, disponendo che durante il suddetto periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche mediante la DID o la DAD.

Quello, ad esempio, presentato dall'avvocato messinese Concetta Bosurgi ha evidenziato al Tar di Catania che per quanto attiene all’ordinanza:

a) come ritenuto dal T.A.R. Campania, Sezione V, con decreto n. 20/2022 in data 10 gennaio 2022, la fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario (art. 4 del decreto legge n. 1/2002);

b) non residua, quindi, spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale, nell’esercizio della propria discrezionalità, previsto, nell’ambito del sistema scolastico, l’adozione delle misure contemplate nella norma indicata;

c) non è, quindi, possibile una chiusura generalizzata delle scuole, dovendo intervenirsi in modo puntuale e specifico in relazione ad ogni singola classe mediante quanto previsto nel citato art. 4;

d) l’indice di contagio nel Comune di Messina (887,4 su 100.000 abitanti) risulta analogo e in alcuni casi inferiore a quello riscontrato nel periodo 22-28 dicembre in altre Regioni italiane (sul punto, cfr. i dati disponibili al N. 00042/2022 REG.RIC. seguente indirizzo web: https://coronavirus.gimbe.org/regioni.it-IT.html) e, comunque, il Comune di Messina è, allo stato, ancora “zona gialla”;

e) l’art. 1, quarto comma, del decreto legge n. 111/2021, convertito in legge n. 133/2021, consente eventuali interventi in deroga - sino al 31 marzo 2022 (sul punto, cfr. l’art. 16, primo comma, del decreto legge n. 221/2021 - nelle Regioni e Province autonome solo per le “zone rosse” e sussistendo le ulteriori condizioni specificate nella disposizione;

f) non appare possibile fare riferimento alle difficoltà della situazione ospedaliera, cui deve porsi riparo mediante adeguate misure di natura amministrativa (con l’eventuale incremento dei posti letto o il trasferimento di pazienti che, in ipotesi, non possano essere accolti in terapia intensiva), avendo il governo nazionale, quanto alla gestione dell’emergenza covid in ambito scolastico, adottato atti aventi forza di legge che non possono essere disconosciuto dal giudice amministrativo, privo - come è noto - di qualsivoglia forma di legittimazione politica.

I giudici amministrativi catanesi hanno oggi accolto nei termini la richiesta di tutela cautelare monocratica e, per l’effetto, hanno sospeso l’ordinanza contingibile e urgente del Comune di Messina n. 311. Per la decisione collegiale sul ricorso è stata fissata la camera di consiglio il prossimo 9 febbraio 2022.

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