Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Messina zona rossa: tutte le risposte ai dubbi, ecco le regole

Con l'ordinanza n. 18 del 17 gennaio 2021, sino a venerdì 29 gennaio, il Comune ha regolamentato la zona rossa di Messina. Ecco, nel dettaglio, tutte le misure da seguire e le differenze con i provvedimenti nazionali e regionali.

Per consentire lo smaltimento delle scorte giacenti e dare la possibilità di organizzare l’eventuale servizio di consegna a domicilio, la sospensione dell’attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari e di vendita di prodotti alimentari mediante commercio ambulante a posto fisso, entrerà in vigore a decorrere da mercoledì 20.
Tra le altre attività, ai sensi dell’ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2021, anche per i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri), la sospensione delle attività è stata disposta sempre a partire da mercoledì 20, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione. Medesima sospensione a decorrere, sempre da mercoledì 20, anche per le attività relative agli interventi di edilizia privata, che possono proseguire soltanto per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario.


Di seguito le regole cui bisogna attenersi fino a venerdì 29 gennaio 2021:

Spostamenti

E’ fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
1.2 Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
1.3 Fermo restando il divieto, stabilito nell’Ordinanza Presidenziale n. 10 del 16/01/2021, di spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità.
1.4 E’ fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
1.5 E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ consentito svolgere attività sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 20.
1.6 I familiari di soggetti diversamente abili sono autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nella misura di un familiare per ogni soggetto da assistere.

Attività commerciali

2.1 E’ disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari ed assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e gli esercizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e che devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico:
– Generi alimentari ed assimilati, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie dalle ore 8 alle ore 20;
– Tabacchi ed edicole dalle ore 6,30 alle ore 18,30 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato.
2.2 Sono altresì sospese le attività di vendita al dettaglio elencate all’Allegato 23 del DPCM 14 gennaio 2021 fatta eccezione per le seguenti attività:
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
•Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all’interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;
Le suddette attività devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato.
2.3 Le restanti attività richiamate nell’Allegato 23 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con l’eccezione delle attività di cui all’art. 9, restano sospese nel periodo fino al 29 gennaio 2021 e possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio
2.4 Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte giacenti ed organizzare l’eventuale servizio di consegna a domicilio, a decorrere da mercoledì 20 è disposta la sospensione dell’attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari e di vendita di generi alimentari mediante commercio ambulante a posto fisso.
2.5 Nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari e assimilati, tabacchi ed edicole che osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
– Generi alimentari, farmacie e parafarmacie dalle ore 8 alle ore 20;
– Tabacchi ed edicole dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
2.6 Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Ristorazione

3.1 In virtù ed applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/1/2021 in combinato disposto con l’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dalle ore 8 alle ore 24.

3.2 e’ fatto divieto di esercitare la vendita con asporto.

3.3 Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.

Scuola

4.1 La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021.
4.2 Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avrà cura di sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante attestazione e trasmissione giornaliera al Sindaco, all’Asp ME, ed all’Ufficio Scolastico Provinciale dell’avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l’Asp e che verrà pubblicato a cura dello stesso Dirigente.
4.3 Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali;
4.4 E’ parimenti disposta la sospensione delle attività delle ludoteche, dei centri comunque denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se svolti all’aperto.
4.5 In conformità a quanto disposto dall’art. 3 lett. g) DPCM 14 gennaio 2021 è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

Servizi alla persona

5.1 A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021 è disposta la sospensione delle attività inerenti i Servizi alla Persona ivi compresi quelli elencati all’Allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione.
5.2 I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.
6. Altre disposizioni
E’ disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.

Pronto intervento ed edilizia pubblica

7.1 Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
7.2 Le attività di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e reperibilità.
7.3 Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale. Resta altresì consentita l’attività di posa di cavi e passaggio di condotte necessaria alla fornitura di servizi essenziali.
7.4 A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;

Attività terapeutiche e riabilitative

8.1 E’ consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.
9 Attività con modalità di erogazione su prenotazione
9.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.2, è consentita solo con modalità su prenotazione l’erogazione dei servizi di vendita di prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato.
9.2 Le superiori attività dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

Sport

10.1 E’ disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
10.2 E’ disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.

Trasporto pubblico locale

11.1 Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19, l’ATM SpA è autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

Volontariato

12.1 Chiunque si sposti in ambito urbano per finalità di volontariato che possono essere certificate dagli Enti/Associazioni/Organizzazioni/Ordini Religiosi o Referenti dei gruppi di volontariato qualora non costituiti in associazione, deve dichiarare – nell’apposito modello di autocertificazione dello spostamento – l’Organizzazione presso cui presta tale gratuita attività e la stessa attività completa del dettaglio che ne specifichi il ruolo di chi la esercita e il luogo ove questa viene posta in essere, per esibirlo, a richiesta, alle Forze dell’Ordine.
12.2 Gli Enti/Associazioni/Organizzazioni/Ordini Religiosi/Referenti dei gruppi di volontariato provvedono a comunicare le attività poste in essere con riferimento all’emergenza Covid al COC (Centro Operativo Comunale) ai fini del miglior coordinamento delle stesse attività per il contrasto alla diffusione del virus e la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
12.3 I gestori delle “case di accoglienza”, mense e/o “banchi alimentari” collocati in locali al chiuso, devono prevedere una ventilazione continua dei locali e curare l’esecuzione degli interventi di igienizzazione e di sanificazione giornaliera.
12.4 Le Associazioni/Organizzazioni che si occupano della consegna pasti presso la Stazione Ferroviaria di Messina sono tenuti a cessare a tale attività entro le ore 19:30; fanno eccezione al suddetto limite orario le Associazioni di interesse pubblico che esplicano attività volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario che sono autorizzate ad esplicare le loro attività sul territorio italiano;
12.5 Le Società che si occupano di trasporto sanitari e/o di infermi in emergenza-urgenza – affidatarie di appalti presso Enti Pubblici Sanitari – nonché quelle Società specializzate in vendita, assistenza e manutenzione di autoveicoli “ad uso speciale” (ambulanze, trasporto infermi, trasporto interospedaliero, carri funebri, ecc …) sono autorizzate a svolgere le proprie attività continuando a garantire la continuità dei loro servizi;

Altre disposizioni:

– chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire a richiesta delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci;
– al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:
1) a comunicare all’ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale;
2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “conta persone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
– i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’ASP territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalità di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico;
– le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali;
le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021.
Inoltre tra le attività sono garantite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, quelle relative ai servizi bancari, finanziari, assocurativi, caf e patronati, a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali.
Si raccomanda poi che i CAF e i Patronati limitino il ricevimento dell’utenza alla fascia oraria dalle 8 – 16, fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza.
Rimane garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
In ordine alle attività professionali in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2020 art. 1 lett. nn) le stesse restano garantite a condizione che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
5) sia limitato il ricevimento della clientela alla fascia oraria, dalle ore 8 alle ore 16, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Per quanto non espressamente previsto e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 come recepito ed integrato con l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.
L’Ordinanza dispone infine che la Polizia Municipale e quella Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto delle misure adottate, avvalendosi anche degli aeromobili a pilotaggio remoto secondo i piani di volo che verranno richiesti ed autorizzati in conformità con le disposizioni vigenti.

Caricamento commenti

Commenta la notizia