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Ponte sullo Stretto, le udienze sui contenziosi rinviate al gennaio e giugno 2025

Le cause ancora pendenti con le imprese aggiudicatarie degli appalti dopo la decisione del Governo Monti di interrompere l’iter del Ponte. Ma la legge obbliga la cessazione di ogni causa se il progetto verrà approvato

Quando il Governo Monti, con un semplice colpo di penna, troncò l’iter decennale del progetto di collegamento stabile nello Stretto, espose inevitabilmente lo Stato italiano a contenziosi con le imprese che si erano aggiudicati i due appalti internazionali indetti dall’allora Governo Berlusconi. E quei contenziosi sono ancora “vivi”, in linea teorica, ma pronti a chiudersi definitivamente, in concreto, nel momento in cui il General contractor firmerà il nuovo contratto e partirà la fase realizzativa dei cantieri legati al Ponte e alle opere connesse.

Ieri sono arrivate da Roma le notizie di un doppio rinvio delle cause pendenti tra lo Stato, la società “Stretto” (che è un’emanazione statale) i due soggetti che vinsero le gare, il Consorzio Eurolink (oggi guidato da Webuild) e la multinazionale americana Parsons Transportation. La Corte d’Appello ha rinviato la causa che vede coinvolto il Consorzio Eurolink (con la richiesta di 700 milioni di euro di risarcimenti) al 9 giugno 2025. Il Tribunale di Roma ha fatto lo stesso per quel che concerne la Parsons Transportation, facendo slittare tutto al prossimo 20 gennaio.

A questo punto, per fare chiarezza, è importante ricordare cosa ha previsto la legge del 2023, approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’articolo 4, recante le disposizioni finali, il comma 3 recita: «La società concessionaria e il contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo».

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