Il fatto che ci siano parenti dei dipendenti tra chi vuole essere assunto in futuro al Cas ed ha partecipato alle recenti procedure di selezione, non significa che “automaticamente” si siano registrate irregolarità con eventuali risvolti penali, di cui tra l’altro non è stata accertata alcuna evenienza, e in ogni caso c’è lo strumento della trasmissione degli atti alla Procura. Il consiglio direttivo dell’ente, imponendo praticamente al direttore generale il “cosa fare”, ovvero di annullare le selezioni, ha sostanzialmente “travalicato” i suoi poteri, che rimangono secondo la normativa di settore nell’alveo degli atti di indirizzo politico-amministrativo. Ecco il Tar-pensiero sulla cosiddetta “parentopoli” al Cas, che nei mesi scorsi portò il presidente Nasca ad azzerare le procedure per le nuove assunzioni dopo la presentazione di una denuncia. E la decisione dei giudici amministrativi è stata chiara e netta dopo che alcuni partecipanti hanno impugnato davanti al Tar i provvedimenti adottati dal Cas: accoglimento dei ricorsi privati e soccombenza dell’ente, con l’ordine «che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa». La decisione è stata adottata dal collegio presieduto dal giudice Daniele Burzichelli, che è stato anche l’estensore della sentenza, e composto dai colleghi Emanuele Caminiti Cristina Consoli, che ha riunito una serie di ricorsi per trattarli globalmente. A fronteggiarsi un parterre di legali di tutto rispetto: per i privati, in tutto quattro, il prof. Antonio Saitta e gli avvocati Michela Pandolfino e Letteria Donato, per il Cas gli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Flaminia Lipani, per il dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania. Al centro della vicenda le procedure di selezione per un posto di “Istruttore di area informatica e digitalizzazione P.A.”, 2 posti di “Istruttore area amministrativa, un posto di “Funzionario di area amministrativa”. Ovviamente le doglianze rappresentate dai quattro ricorrenti sono molto complesse, limitiamoci alle impugnazioni, che hanno riguardato in sostanza: «... la deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio n. 7/CD in data 27 marzo 2023, con cui si è stabilito di dare mandato al Dirigente Generale di procedere, tra l'altro, all’annullamento, revoca o ritiro del concorso pubblico per titoli ed esami...», e poi «... la nota n. 508/DG in data 5 aprile con cui il Direttore Generale del Consorzio ha comunicato al ricorrente l’avvio della procedura di riesame ai fini dell’annullamento in autotutela del concorso pubblico che è stato indicato» (la dicitura è singola ma nella sostanza riguarda tutti e quattro i ricorrenti, n.d.r.). In concreto, hanno sostenuto i ricorrenti - citiamo solo i due punti principali - che: «... la delibera n. 7/CD in data 27 marzo 2023 è motivata con esclusivo riferimento alla circostanza che alla selezione avevano preso parte parenti e congiunti di personale dipendente del Consorzio», e poi che «... le norme e i principi invocati dall’Amministrazione in tema di conflitto di interessi non risultano violati nel caso di specie e, comunque, il Consorzio non indica quali siano le fattispecie concrete che vizierebbero - in ipotesi - il procedimento». Ecco invece come hanno ragionato i giudici del Tar nella sentenza: «La circostanza - scrivono in un passaggio -, che ad una procedura concorsuale partecipino candidati i cui congiunti siano dipendenti dell’Amministrazione che ha indetto la selezione, ovvero soggetti che prestino servizio presso tale Amministrazione, non sembra determinare, di per sé, alcuna asimmetria informativa. Ciò che può assumere rilievo è, invece, il riscontro di obiettive irregolarità, ma a tal fine, come è stato indicato, l’Amministrazione dispone di adeguati strumenti». Ed ancora: «... Il Collegio, in particolare, non condivide il riferimento del Consorzio al concetto di asimmetria informativa potenziale, poiché il congiunto del dipendente o il dipendente dell’Amministrazione non beneficia di alcun irregolare vantaggio per la mera circostanza di essere congiunto di un dipendente o dipendente dell’Amministrazione, mentre circostanza diversa è il fatto che egli sia stato, in ipotesi, concretamente agevolato nel corso della procedura». I giudici si esprimono pure sui rapporti, normati in maniera chiara, tra consiglio direttivo e direttore generale del Cas: «In altri termini - scrivono -, il Consiglio ha inteso imporre al Direttore Generale l’adozione di un provvedimento di gestione che conducesse, comunque, al travolgimento delle selezioni contemplate... Il tenore del provvedimento appare puntuale e inequivocabile, sicché l’atto appare esorbitante rispetto alle competenze statutarie del Consiglio». In tema di candidature i giudici del Tar scrivono che «... è risultata semplicemente anomala la presenza di un’alta percentuale di candidati legati da vincoli di parentela con dipendenti in servizio e, in particolare, “le prove scritte e/o orali” relative ai concorsi banditi (non solo quello di cui si tratta) “risultano in atto superate da otto candidati che hanno contiguità parentale con il personale dipendente dell’Ente, rispetto ad un totale di diciotto”, ai quali si aggiungono candidati che sono già dipendenti del Consorzio o che con quest’ultimo intrattengono rapporti contrattuali o di collaborazione (dipendenti che, tra l'altro, intrattengono relazioni professionali, anche quotidiane, con il responsabile unico del procedimento)». Ed ecco il passaggio-chiave: «... Poiché nel caso di specie, nell’ambito della procedura concorsuale di cui si discute, erano stati comunque adottati atti di natura provvedimentale, la denunciata violazione dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990 appare comunque conferente e giustifica l’accoglimento dell’impugnazione. Ne consegue che l’intervenuta decisione del Direttore Generale di sospendere (la procedura, nonché) l’efficacia dei provvedimenti già adottati, in difetto della previsione di un termine certo e puntuale risulta illegittima perché contrasta con entrambe le previsioni normative che sono state indicate (inclusa quella menzionata dalla parte ricorrente)». E infine i giudici affermano: «Può aggiungersi incidentalmente che, anche a prescindere da ogni valutazione sul concetto di asimmetria informativa cui l’Amministrazione ha fatto riferimento, il Consorzio dispone, comunque, di adeguati strumenti amministrativi al fine di accertare se, in ipotesi, siano state compiute obiettive irregolarità che abbiano favorito particolari candidati, potendo, ad esempio, disporre un’inchiesta interna al fine di verificare se i compiti scritti di alcuni partecipanti alla procedura siano stai eccezionalmente brillanti e se tale circostanza non coincida con la preparazione dimostrata dai medesimi candidati nel corso della prova orale, ovvero se siano intervenute obiettive disparità di trattamento nella correzione delle prove scritte, ovvero se nel corso della prova orale le domande poste dalla commissione risultino particolarmente e ingiustificatamente agevoli, etc. (potendo, altresì, interessare della vicenda la competente Procura della Repubblica)».