Era rimasto invischiato tra le maglie della legge Fornero un dipendente dell’Atm, che voleva optare per il prolungamento dell’attività lavorativa per non perdere una bella “fetta” di pensione, e per questa ragione l’aveva comunicato per tempo. Voleva cioè «esercitare l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro». Ma l’Atm l’aveva licenziato ugualmente.
Adesso il giudice del lavoro Aurora La Face, accogliendo il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Salvatore Albanese e Maria Ventura, ne ha ordinato il reintegro.
«Nel caso di specie - ha scritto tra l’altro il giudice in sentenza -, il lavoratore non ha inoltrato alcuna richiesta di pensionamento di vecchiaia anticipata ma, al contrario, è stato dedotto e provato che aveva esplicitamente comunicato alla convenuta la volontà di voler rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’età massima prevista dal regime generale obbligatorio».
E nel ricorso i suoi legali avevano «impugnato il provvedimento adottato dall’Atm spa - scrive sempre il giudice -, comunicando l’illegittimità, arbitrarietà, inesistenza, nullità ed annullabilità dello stesso e, contestualmente, aveva impugnato il licenziamento perché combinato in assenza di preavviso, ingiustificato, non previsto ex legge, né per contratto, né applicabile alla fattispecie in esame, in quanto non liberamente scelto dal lavoratore, ma imposto dal datore di lavoro con esclusione dei benefici derivanti dalla possibilità di migliorare la propria posizione pensionistica, determinando l'esclusione della totalità della contribuzione maturata, che risulterebbe utilizzabile solo al raggiungimento dell'età utile per il diritto alla pensione di vecchiaia e chiedeva la ripresa in servizio del ricorrente ai fini dell’incremento della posizione contributiva».
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