I buoni pasto spettano anche al personale turnista che ha lavorato più di 6 ore. È quanto ribadisce una sentenza del giudice del Lavoro del tribunale di Messina che ha accolto il ricorso del sindacato Nursind contro l’Azienda sanitaria provinciale. L’Asp dovrà adesso risarcire circa 42mila euro di buoni arretrati a 19 dipendenti dell’ospedale di Taormina, assistiti dall’avvocato Francesca Ferro, per il periodo tra il 2010 e il 2015. “La sentenza - spiega il segretario provinciale del Nursind, Ivan Alonge - fa il paio con quella recentemente ottenuta per i dipendenti dell’ospedale Papardo assistiti dall’avvocato Salvatore Lincon, e apre la strada a una nuova raffica di ricorsi. A breve si attende l’appello per il ricorso di alcuni lavoratori all’ospedale di Milazzo. Andremo avanti sino a quando le aziende non riconosceranno e metteranno a regime il pagamento dei buoni, continuando a tutelare i diritti sacrosanti dei lavoratori”. Il giudice ha ricordato la giurisprudenza favorevole ai lavoratori. In particolare, che la Suprema Corte ha preso le mosse dalla considerazione che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un’erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. Proprio per la tale natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono”. Secondo i giudici “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore” e “la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa”. Un diritto, ribadisce la sentenza, che neanche eventuali problemi legati alle risorse finanziarie disponibili possono scalfire.
Buoni pasto a Messina, l'Asp perde il braccio di ferro: dovrà risarcire 42mila euro di... arretrati
Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un’erogazione di carattere assistenziale
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