Per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network. Lo ha stabilito il Garante per la Privacy, in un recente provvedimento, ordinando al sindaco di Messina, Cateno De Luca, di rimuovere dal proprio profilo le immagini pubblicate e sanzionandolo per 50mila euro.
In un’altra pagina del profilo era stata pubblicata, inoltre, l’immagine di un ragazzo disabile, associata al provvedimento che assegnava ai genitori un posto auto nei pressi dell’abitazione, per di più con l’indirizzo in chiaro. Anche in questo caso la diffusione è risultata ingiustificata ed in contrasto sia con il principio di essenzialità dell’informazione che con le disposizioni poste a tutela dei minori e delle persone con problemi di salute.
Altre immagini e video - diffusi senza rendere irriconoscibili i minori ripresi in condizioni di degrado per documentare la questione delle «baraccopoli» o la descrizione delle condizioni di salute di una bambina - sono risultati anch’essi in contrasto con le norme a tutela della riservatezza e in violazione delle regole fissate dalla Carta di Treviso. Quanto alle immagini di presunti trasgressori delle norme sul decoro urbano, il Sindaco aveva provveduto ad eliminarle nel corso dell’istruttoria.
A conclusione del procedimento l’Autorità ha quindi vietato al sindaco di Messina l’ulteriore trattamento dei dati, eccettuata la loro conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria, e gli ha ordinato il pagamento di una sanzione di 50mila euro.
La replica del sindaco
Con riferimento alla notizia pubblicata con la quale si rende noto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un provvedimento nei confronti del sindaco di Messina avendo ritenuto che la pubblicazione di alcuni video nella pagina Facebook De Luca Sindaco di Messina abbiano travalicato i limiti posti dal principio di essenzialità dell’informazione, stabilito dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dalla Regole deontologiche dei giornalisti, violando il diritto di non discriminazione e ledendo la dignità delle persone riprese, disponendo la condanna del Sindaco De Luca al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50.000,00 ed alla rimozione dei video, si chiarisce che si tratta di un provvedimento abnorme, che verrà contestato nelle opportune sedi giudiziarie.
Il Garante, infatti, ha ritenuto di sanzionare la pubblicazione dei detti video equiparando la pubblicazione sulla pagina facebook “De Luca Sindaco di Messina” ad una pubblicazione giornalistica, facendo espresso riferimento all’art. 137 del Codice della Privacy, che sanziona il trattamento “finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria” ed alle Regole Deontologiche nell’esercizio dell’attività giornalistica. In sostanza secondo il Garante la pubblicazione sulla pagina facebook del Sindaco De Luca è equivalente ad una informazione di tipo giornalistico… a questo punto ci chiediamo pure se il garante intenda denunciarmi per esercizio abusivo della professione di giornalista, considerato che non ho mai dichiarato di svolgere report giornalistici né di possedere i relativi titoli professionali!
Senza contare poi che i video per i quali il Garante ha ritenuto violata la dignità delle persone ritratte avevano ad oggetto, in un caso, alcune persone che erano state trovate a dormire nelle pertinenze di un ufficio pubblico e che erano state allontanate. Questo video era stato già rimosso dalla pagina De Luca Sindaco a seguito della comunicazione del Garante. L’altro video, invece, riguarda una vicenda della quale sono stato coinvolto direttamente dai genitori del minore, i quali si erano rivolti a me denunciando che, nonostante le numerose e documentate richieste, non riuscivano ad ottenere lo stallo per la sosta disabili per il proprio figlio affetto da un grave handicapp. Ricorderete senz’altro che mi sono occupato personalmente della vicenda e gli stessi genitori di questo ragazzo mi chiesero di fare una diretta per ringraziarmi del mio intervento. Ancora oggi continuo a sentire questi genitori informandomi delle condizioni di salute del loro figlio e di certo mai mi sarei potuto aspettare che un evento, che è stato pubblicato sulla pagina con l’intento di condividere la soddisfazione di questa famiglia per il riconoscimento di un loro diritto, mi sarebbe stato contestato come una lesione dei diritti e della dignità di un minore affetto da grave disabilità.
Al mio stupore aggiungo anche un sincero sconcerto che deriva dal prendere atto che lo stesso Garante ha violato le norme sulla privacy! Difatti il provvedimento mi è stato notificato giovedì 17 giugno 2021 con avviso che è mia facoltà proporre ricorso innanzi l’Autorità giudiziaria entro il termine di giorni trenta dalla notifica. Orbene, costituisce principio pacifico ed incontrastato del nostro sistema giudiziario che, fino a quando un provvedimento non acquista lo stato di definitività, dello stesso non si faccia pubblicazione né pubblicità proprio perché il Giudice potrebbe ritenerlo illegittimo ed annullarlo. A maggior ragione nel caso in cui si tratti di un provvedimento amministrativo e non giudiziario, di un provvedimento cioè che è stato emesso da un organo amministrativo che, in quanto tale, non ha la garanzia di imparzialità e terzietà che sono esclusivamente della Magistratura.
Chiariremo nelle opportune sedi la natura di questo provvedimento che, come ho già detto, risulta abnorme e sproporzionato anche per la quantificazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante che ha dimostrato una fretta ingiustificata pubblicando il suo provvedimento appena 5 giorni dopo la sua notificazione, senza neppure oscurare i dati sensibili e senza neppure attendere che sia scaduto il termine per l’eventuale opposizione, di fatto anticipando la mia condanna senza attendere che sia la magistratura a pronunciarsi in merito e, di conseguenza, ledendo la mia privacy e procurandomi un sicuro danno.
Ho già dato mandato ai miei legali di promuovere il ricorso avverso questo provvedimento, perché oltre all’evidente erroneità dello stesso, non accetto di ricevere una condanna per un video in cui si è documentato solo il buon esito di un procedimento amministrativo che era stato negato per anni. Dell’altro video, come ho già detto, avevo già provveduto ad eliminare ogni riferimento e di ciò mi ha dato atto lo stesso Garante, sicché chiederò al Tribunale di pronunciarsi sulla reale pretesa offensività della condotta contestata con una imparziale valutazione dei fatti e una corretta applicazione – come siamo sicuri che l’Autorità Giudiziaria non mancherà di fare – delle norme di legge al caso di specie.
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