Il dipendente che assiste un genitore in situazione di disabilità grave e permanente ha pieno diritto alla precedenza in caso di trasferimento: il diritto non può venire meno a seconda della provincia o della regione da dove è stata formulata la domanda. Lo ha ribadito una sentenza emessa ieri dalla sezione Lavoro del Tribunale di Messina che si è espressa su un ricorso di una docente della scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato in servizio in assegnazione provvisoria presso un istituto comprensivo della Sicilia. A seguito della domanda di trasferimento interprovinciale, la docente si è vista negare dall’amministrazione tale diritto pur avendo la precedenza ai sensi dell’art. 33 ex Legge n.104/1992, in quanto figlia e referente unico della madre con disabilità grave e permanente.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la sentenza conferma che il sindacato fa bene a procedere in giudizio per le procedure di trasferimento che negano il diritto di precedenza nei trasferimenti per assistenza al genitore con disabilità: è un principio, come quello del vincolo quinquennale per i neo-assunti, che in presenza di posti vacanti non può essere schiacciato. Significherebbe negare, nei fatti, l’assistenza fisica e morale un parente diretto o di un congiunto oppure al ricongiungimento alla famiglia, spesso a figli minori, solo per far prevalere la logica di norme a dir poco discutibili. La nostra Costituzione tutela dei principi che, fino a prova contraria, non possono soccombere per mano di norme contrattuali palesemente sbagliate e sottoscritte da parti poco avvedute”.
L’assistenza ad un genitore non cambia in base alla regione dove si lavora. È questa la linea condotta dai legali che hanno operato per Anief – i messinesi Emilio Magro, Walter Miceli e Fabio Ganci – nel ricorso prodotto al giudice del lavoro da una docente per il suo mancato trasferimento utile ad assistere la madre disabile: gli avvocati hanno spiegato al giudice che il mancato trasferimento richiesto non era previsto dal C.C.N.I., che non prevedeva alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali per l’assistenza dei genitori portatori di handicap con connotazione di gravità. Hanno quindi contestato che il trasferimento è stato invece ottenuto da diversi docenti senza alcun titolo di precedenza, o in possesso di una non meglio specificata precedenza. Inoltre, hanno ricordato che il CCNI 2019/20 dispone in maniera discriminatoria ed illegittima, che i trasferimenti provinciali precedano quelli interprovinciali. Infine, che nella provincia siciliana richiesta dalla docente esistevano numerosi posti disponibili che non erano stati messi a disposizione per la mobilità.
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