Con ordinanza del 3 aprile 2021, la Sezione Lavoro del Tribunale di Messina ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Santi Delia annullando il bando di concorso di MessinaServizi che escludeva dalla partecipazione ad una selezione per operatori ecologici i soggetti di età superiore ai 40 anni. Il Tribunale, accogliendo la tesi del legale messinese, ha stabilito che una volta scelto, per il reclutamento del personale, il metodo dell’avviamento di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987 utilizzando gli iscritti alle liste di collocamento, le società sono tenute a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997. La norma impone che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni». Il Tribunale, inoltre, ha chiarito che in tali procedure, non vi è alcuna legittimazione dei Centri per l’impiego a partecipare al giudizio giacché le scelte sono adottate da parte delle Amministrazioni, o delle Società partecipate, che indicono la procedura e che redigono i bandi di concorso. Il Giudice ha dichiarato sia l’illegittimità della clausola del bando relativa al requisito dell’età tra 18 e i 40 anni che l’illegittima esclusione dell’aspirante operatore alla partecipazione alla selezione pubblica ordinando, dunque, alla società coinvolta di provvedere alla rivalutazione della domanda del ricorrente e al contestuale reinserimento all’interno della graduatoria degli ammessi alla preselezione.
La precisazione di MessinaServizi:
"In riferimento alle notizie di stampa appare necessario formulare alcune precisazioni sul contenuto del comunicato stampa dell’Avv. Delia. In primo luogo - scrivono in una nota congiunta Pippo Lombardo, presidente di Messinaservizi e Dafne Musolino, assessore comunale all'ambiente -occorre evidenziare che il Tribunale di Messina non ha annullato il bando di selezione, che non è stato mai impugnato, ma si è limitando a disporre la disapplicazione della clausola con la quale era stato previsto un limite d’età (40 anni) per l’ammissione alla selezione. La conseguenza di tale pronuncia è che la domanda di partecipazione del ricorrente dovrà essere valutata ex novo dal Centro Provinciale per l’Impiego per la verifica degli ulteriori requisiti necessari alla eventuale ammissione della domanda dello stesso ricorrente. Va precisato che tale valutazione risulta comunque tardiva, considerato che tutti i contratti stipulati con i soggetti risultati idonei sono prossimi alla scadenza e che la graduatoria, proprio per questo motivo, ha ormai perso efficacia. Preme evidenziare inoltre che il Tribunale non ha accolto “la tesi del legale messinese” ma si è limitato a confermare un proprio precedente (richiamato e trascritto in ricorso a pagina 5 emesso su ricorso proposto da altro legale) su un giudizio risalente addirittura ad un anno fa. La previsione del limite d’età per l’ammissione della domanda, peraltro, non è stata inserita con finalità discriminatorie, ma solo in considerazione del tipo di attività da espletare che, come chiunque può immaginare e comprendere, richiede una prestanza fisica che mal si concilia con un’età più avanzata e, trattandosi di assunzione a tempo determinato, non è nemmeno possibile che il personale assunto e non in grado di svolgere adeguatamente le proprie mansioni possa essere adibito ad attività diverse". "Priva di pregio - continua la nota - si è rivelata pure l’eccezione del ricorrente secondo la quale i Centri per l’Impiego non avrebbero competenza ad espletare simili procedure. Al riguardo, nel rammentare che spetta comunque sempre al Centro per l’impiego la verifica dei presupposti per l’eventuale ammissione della domanda del ricorrente, corre anche l’obbligo di rammentare che la decisione di ricorrere alla procedura di pubblica selezione per il tramite del Centro per l’impiego ha costituito l’espressione di una precisa scelta dell’amministrazione in discontinuità con le passate amministrazioni e con le assunzioni per chiamata diretta che si sono verificate nel passato o con altre selezioni di dubbia legittimità. Si ribadisce, infine, che nessun principio meritocratico (nella specie peraltro individuato esclusivamente alla situazione reddituale e familiare, che ha determinato i punteggi attribuiti ai partecipanti) è stato violato e, che il limite dell’età era stato inserito nel bando che, come già detto, non mai stato impugnato, con conseguente salvezza della sua graduatoria e dei contratti stipulati con gli aventi diritto".