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Docenti con figli minori hanno diritto ad assegnazione

scuola

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza cautelare dello scorso 13 settembre, accogliendo la tesi dell'avvocato messinese Vincenzo La Cava, ha stabilito che nel comparto scuola deve applicarsi l’articolo 42 bis il dlgs 151 del 2001 secondo cui “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa". In tal caso una docente assunta nel 2011 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria presso un Istituto di Prato risultava essere madre di un bambino nato nel 2015 e di risiedere a Messina con la famiglia e il coniuge, ivi impiegato, e di avere ottenuto l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017 presso l’I.C. di Lipari.
La stessa su suggerimento del legale ha avanzato nei confronti del M.I.U.R. e degli Ambiti Territoriali di Messina e Prato domanda di provvedimento cautelare, tesa ad ottenere in via d’urgenza la propria assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 in uno degli ambiti della provincia di Messina avvalendosi proprio dei benefici e delle tutele previsti proprio da tale normativa.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la dott.ssa Valeria Totaro, accogliendo totalmente il ricorso, ha ritenuto che la docente dovesse dedicarsi in maniera adeguata alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell’interesse del minore che la norma invocata mira appunto a tutelare.
E' impensabile che i minori debbano trovarsi anche in età scolare (al pari dei disabili) a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri. Chi si trova nel possesso di tali requisiti ha diritto a chiedere, sia all'ambito di appartenenza che a quello di destinazione, il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio) al fine di accudire il proprio figlio.

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