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Miur condannato al riconoscimento del pre ruolo

Miur condannato al riconoscimento del pre ruolo

Con il ricorso patrocinato dall’avvocato messinese Vincenzo La Cava il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza del  21 aprile 2016 ha emesso una sentenza unica in ambito nazionale. Il caso riguarda una docente milazzese assunta a tempo indeterminato nell’anno 2011, la quale recatasi presso la segreteria dell’istituto scolastico di appartenenza ha chiesto mediante domanda di ricostruzione della carriera il riconoscimento del servizio pre ruolo. L’amministrazione scolastica in ottemperanza dell’art. 485 T.U. n. 297/94 modificato dalla l. 124/1999 e dell’art. 47 del CCNL comparto scuola, ha riconosciuto alla ricorrente l’anzianità pregressa solo al momento dell’assunzione a tempo indeterminato considerando il c.d. periodo pre ruolo (2003-2011) soltanto parzialmente con la conseguenza che la sua retribuzione è rimasta al livello economico stipendiale iniziale dell’insegnante a tempo indeterminato di prima nomina senza tener conto dell’anzianità maturata nel corso dei rispettivi contratti.

In definitiva sono stati presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante è stato valutato ai soli fini economici da riportare nelle successive classi di stipendio. Nel caso di specie in conseguenza dei numerosi contratti a termine stipulati dalla ricorrente e dei successivi contratti di lavoro a tempo indeterminato la retribuzione della docente era rimasta tuttavia al livello economico stipendiale iniziale al apri del punteggio, anch’esso riconosciuto per i pre ruolo prestato soltanto parzialmente. Cosicché su suggerimento dell’avvocato La Cava, la docente, ha promosso ricorso al Tribunale del lavoro di Roma lamentando la evidente disparità di trattamento cui era incorsa l’amministrazione scolastica tra i docenti assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato chiedendo così la disapplicazione della normativa nazionale in luogo di quella comunitaria più favorevole.

Il Tribunale di Roma, accogliendo per intero la tesi del suo difensore, ha riconosciuto non soltanto come servizio di ruolo l’intero servizio di insegnamento pre ruolo svolto dalla docente, condannando il Miur alla collocazione stipendiale maturata sin dal primo contratto con decorrenza 2003 sia a tempo indeterminato e conseguentemente a corrisponderle la somma di euro 12.126,00 oltre accessori di legge nonché il diritto di parte ricorrente alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento di 151 punti in relazione agli 8 anni di servizio pre-ruolo da calcolarsi per intero mediante il riconoscimento di 6 punti per ciascun anno di insegnamento prestato.

“Ritengo la sentenza molto innovativa - commenta l'avvocato La Cava - e a tutela finalmente di tutti quei docenti e personale Ata (se ne calcolano 600 mila in tutta Italia) che ad oggi continuano a percepire somme inferiori rispetto a quanto in realtà dovrebbero percepire sin dal momento della loro immissione in ruolo. Ciò avviene esclusivamente perchè l’amministrazione statale, al momento della ricostruzione della carriera, continua erroneamente ad applicare una normativa illegittima che si pone in contrasto con quanto disposto dalla direttiva della comunità europea 1999-70-CE che impone di contro il divieto di discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato. Il lato innovativo della decisione consiste anche nel riconoscimento per intero del punteggio per il servizio di pre ruolo svolto, tanto che il Tribunale ha disposto che “con riferimento all’anno scolastico 2015/16 (pubblicato sul sito del CSP di Roma del 10.4.015) la ricorrente ha avuto attribuiti 103 punti sul posto di sostegno di secondo grado classe di concorso A060, ebbene - conclude La Cava - nell’ambito della disapplicazione dei principi di cui all’art. 485 del d.lgs. 297/1994 occorre riformulare anche il punteggio attribuito alla ricorrente valutando per intero l’anzianità di servizio e il pre-ruolo e non parzialmente come erroneamente sino ad oggi disposto attribuendo alla stessa il punteggio complessivo di 151 punti”. Il consiglio dell’avvocato La Cava è certamente quello di ricorrere al Tribunale competente per chiedere e ottenere una corretta ricostruzione della carriera e contestualmente la disapplicazione della normativa nazionale.

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