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Gettonopoli, ecco i criteri adottati dai pm

Gettonopoli, ecco i criteri adottati dai pm

Dal 17 novembre 2014 al 30 gennaio 2015. Ecco il “periodo di osservazione” a Palazzo Zanca della Digos per indagare sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali, che s’è poi trasformato nell’inchiesta che ha portato nella giornata di mercoledì alla bufera giudiziaria, con i dodici obblighi di firma per altrettanti consiglieri. Con la contestazione dei reati di truffa, falso e abuso per le indennità percepite partecipando alle sedute solo per pochi secondi.

Uno dei temi più “caldi” di queste ultime 48 ore, anche dopo le dichiarazioni registrate durante la conferenza stampa in Questura, è stato quello dei criteri adottati dai magistrati per distinguere caso per caso. Ecco quindi - sulla scorta della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura al gip Militello -, alcuni passaggi per capire quali condotte sono state ritenute di rilevanza penale e quali no.

È chiaro che siamo nella fase appena successiva alle indagini preliminari, su tutti questi temi ci sarà un confronto accusa-difesa nelle successive fasi processuali. Così come la versione difensiva dei fatti da parte dei dodici consiglieri, sarà sviscerata nel corso degli interrogatori di garanzia che si apriranno lunedì mattina davanti al gip Militello.

Questi sono i dodici consiglieri raggiunti dall’obbligo di firma: Carlo Abbate (Dr), Piero Adamo (Fdi), Pio Amadeo (Art. 4), Angelo Burrascano (Megafono), Giovanna Crifò (Fi), Nicola Crisafi (Ncd), Nicola Cucinotta (Pd), Carmelina David (Udc), Paolo David (Pd), Fabrizio Sottile (Fi), Benedetto Vaccarino (Pd) e Daniele Zuccarello (Pd).

L’esame della condotta

Secondo quanto scrivono nella loro richiesta di applicazione delle misure cautelari l’aggiunto Vincenzo Barbaro e il sostituto Diego Capece Minutolo «è stato accertato che alcuni consiglieri comunali, a causa della mancata previsione di una voce stipendiale fissa a loro favore, attraverso ripetuti atti fraudolenti, riescono sistematicamente ed illegittimamente ad ottenere dall’amministrazione il maggiore numero possibile di “gettoni di presenza”, ovvero dell’indennità prevista per la partecipazione alle sedute delle commissioni, assai verosimilmente al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità comunque nella misura massima consentita dalla legge, pari a euro 2.185,56, e ciò a seguito della riduzione sancita nel 2013 dell’importo del gettone da euro 100 ad euro 56,04». Questo è quindi il quadro sintetico che è emerso a conclusione dell’indagine della Digos secondo il pm Capece Minutolo. Il quale per supportare questo ragionamento conclusivo ha sviluppato una serie di argomentazioni tecniche in oltre duecento pagine, addirittura realizzando una scheda singola per ogni consigliere. Ecco alcuni temi-chiave.

I casi non considerati

Ecco quali sono stati i criteri adottati per effettuare una rigida selezione tra le decine di episodi che sono confluiti nell’indagine. Scrivono l’aggiunto Barbaro e il sostituto Capece Minutolo che non sono stati considerati di rilievo penale una serie di casi, quelli cioé in cui il consigliere: 1) comunque ha partecipato alla medesima commissione in altra convocazione; 2) si è trattenuto in sala durante i lavori per più di tre minuti; 3) si è trattenuto in sala durante i lavori anche per meno di tre minuti, se la circostanza è stata determinata dalla chiusura della seduta; 4) ha firmato a seduta già dichiarata chiusa, non partecipando così neanche ad un secondo dei lavori; 5) è rimasto all’interno di Palazzo Zanca o si è trattenuto al bar (questo in caso di seduta dichiarata deserta); 6) è uscito da Palazzo Zanca nei tre minuti prima che la seduta fosse dichiarata deserta.

I casi con rilievo penale

Ecco invece gli episodi che secondo la Procura hanno assunto un rilievo penale per il profilo della truffa. Sono i casi in cui il consigliere: 1) ha firmato solo in prima o in seconda convocazione; 2) si è trattenuto in sala durante i lavori per meno di tre minuti; 3) è uscito da Palazzo Zanca prima che la seduta fosse dichiarata deserta, allontanandosi prima degli ultimi tre minuti di attesa.

I verbali e le “sostituzioni”

Per quel che riguarda poi sempre la rilevanza penale dei profili di falsità e abuso nei verbali segnalati dalla Digos, la Procura ha considerato esclusivamente quelli relativi alla falsa attestazione sul numero legale. In tema di sostituzioni senza delega o autorizzazione, i magistrati hanno considerato esclusivamente quelle per i quali è stata contestualmente accertata la partecipazione fittizia.

Dopo le 39 sedute

Questi sono quindi i criteri adottati per le ipotesi di «partecipazione fittizia» da considerare dopo la scrematura, secondo la Procura. Una volta fatto questo ragionamento, per valutare complessivamente la posizione di ogni singolo consigliere e per rapportarla alla valutazione delle esigenze cautelari, è stato adottato un criterio di “compensazione”, che ha tenuto conto delle sedute che ognuno aveva svolto in eccedenza rispetto alle 39 minime per poter accedere al compenso, «come se - solo virtualmente - il consigliere fosse “a credito” di gettoni di presenza». Quindi è stato sottratto dal numero di sedute fittizie quelle effettuate in più rispetto al numero massimo, ed è stato calcolato il numero effettivo di gettoni di presenza che secondo la Procura sono stati illecitamente conseguiti. Con un solo limite a questa “sottrazione”: le sedute di commissione in eccedenza (cioé quelle svolte in più dopo le 39 minime), non hanno costituito oggetto di compensazione se il consigliere in questione ha percepito gettoni per sostituzioni senza delega o autorizzazione. Quindi si è arrivati all’analisi finale: prima si sono compensate le sedute in più con le sostituzione illegittime, poi sono state decurtate quelle residue dal numero delle partecipazioni fittizie.

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Il particolare

Ecco i casi esclusi e quelli meno gravi

Non richiesta la misura

Ci sono casi che la Procura ha valutato per un verso di stralciare e indirizzare verso l’archiviazione, e per altro verso di considerare meno gravi. Per entrambe le tipologie senza richiedere alcuna misura cautelare. Per i consiglieri Elvira Amata, Giuseppe De Leo, Antonino Interdonato, Antonina Lo Presti, Francesco Pagano, Giuseppe Santalco, si è valutato «che pur avendo posto in essere svariate condotte fraudolente (comunque pari o superiori a nove, salvo Antonina Lo Presti che si è resa responsabile di un numero minore di episodi), hanno partecipato nel periodo monitorato ad un maggior numero di sedute rispetto alla soglia massima dei gettoni di presenza elargibili ogni mese, pur trattandosi di comportamenti penalmente significativi». Ci sono poi i casi di giudicati meno gravi senza lacuna richiesta di misura cautelare nei confronti dei consiglieri Nino Carreri, Andrea Consolo, Santi Sorrenti e Giuseppe Trischitta «che hanno posto in essere sei o più episodi (e comunque meno di nove), con una media di due partecipazioni fittizie al mese», quindi è stato reputato «meno grave il loro contributo rispetto al fenomeno complessivamente considerato».

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