In base a cosa viene pagato un consigliere comunale? La risposta sta in due parole, “effettiva partecipazione”. Un concetto semplice eppure interpretabile in mille modi. Che finisce per diventare assolutamente centrale. Le indennità dei consiglieri sono disciplinate dalla legge regionale numero 22 del 16 dicembre 2008: «La corrispondenza dei gettoni di presenza è comunque subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a Consigli e commissioni; il regolamento dell’ente locale stabilisce termini e modalità». In realtà il regolamento del consiglio comunale di Messina non stabilisce granché. L’articolo che tratta il nodo delle “indennità di presenza” è il numero 47. Il comma 2 recita così: «Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio». E poi il comma 3: «Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura per l’effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate». Cosa si intenda per effettiva partecipazione, però, non è specificato. Ed ecco cosa accade con una certa frequenza: ogni seduta di commissione ha una prima e una seconda convocazione (come le riunioni di condominio), col numero legale necessario che ovviamente diminuisce nel secondo caso. Così, secondo una prassi discutibile ma consolidata, la prima convocazione nella maggior parte dei casi va deserta, nel senso che non viene raggiunto il numero legale. Ma quei pochi che si presentano e quindi firmano, ottengono il gettone di presenza a fine mese. Perché quella commissione è stata «formalmente convocata», come dice il regolamento. Ma può essere considerata una «effettiva partecipazione»?(seb.casp.)
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