Domani scade il termine per il pagamento della TASI, che può essere effettuato in due rate, esclusivamente per il 2014, primo anno di applicazione. Il termine della seconda rata è stato fissato al 16 dicembre prossimo, mentre se il versamento si effettua in un'unica soluzione il termine di scadenza è sempre quello di giovedì 16. L'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto all'euro inferiore, se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi; per eccesso all'euro superiore, se la frazione è maggiore di 49 centesimi; non è previsto alcun importo se l'imposta da versare, su base annua, è inferiore a 6 euro. E' possibile effettuare il pagamento della TASI attraverso due modalità con modello F24, negli uffici postali e nelle banche; è gratuito e non comporta spese di commissione. Il codice identificativo del Comune di Messina da indicare è F158. Il codice tributo, da utilizzare nella “sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento del tributo tipologia immobili (abitazione principale e pertinenze), è 3958. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente n. 1017381649, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. In caso di versamento in ritardo e di attivazione del cosiddetto "ravvedimento operoso", le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. Chi è soggetto alla TASI è tenuto a presentare apposita dichiarazione, su modello ministeriale messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo stesso. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate e non si verifichino modifiche dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Se invece ciò dovesse verificarsi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Attualmente il modello di dichiarazione TASI non è stato approvato dal ministero dell'Economia e finanze e pertanto non è ancora disponibile; mentre il bollettino postale appositamente predisposto è disponibile in prestampato negli uffici postali, intestato “pagamento TASI”.