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Messina e le bici: velocipedi e "pista Zancla". Quando per circolare serviva la licenza

La storia del veicolo a due ruote a Messina, che affonda le sue origine all’ultimo decennio del XIX secolo, ha sempre avuto una vita travagliata. Sul finire dell’800 anche a Messina aveva fatto la sua apparizione il Velocipede, veicolo a due o più ruote funzionanti a propulsione, esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, antenato della moderna bicicletta. Il primo velocipede, costruito nel 1855 dal fabbro parigino Ernest Michaux, venne portato in Italia, ad Alessandria, dall'industriale della birra Carlo Michel, di ritorno dall'Esposizione Internazionale di Parigi del 1867. Con tale mezzo, l'imprenditore percorse le vie della città tra gli sguardi stupefatti dei concittadini.

In breve, il velocipede non fu più di esclusivo uso degli sportivi; la sua grande diffusione nei primi anni del ‘900 portò addirittura il Senatore Girolamo Boccardo a dichiarare che la bicicletta sarebbe potuta diventare in breve (udite, udite!) un’agguerrita concorrente del treno; con dati statistici, dimostrò che per brevi distanze, la gente preferiva avvalersi del mezzo a due ruote, perché più economica e non soggetta agli orari ferroviari e al costo del biglietti. La rapida diffusione del nuovo mezzo di trasporto anche nella città di Messina condusse alla necessaria conseguenza, da parte dell’Amministrazione Comunale, di disciplinare il traffico su due ruote per rispondere alle proteste di molti cittadini, disturbati dai possibili incidenti che le biciclette, sormontate da certi inesperti “velocipedastri”, potevano provocare.

Nel 1896, nacque a Messina il “Veloce Club Zancla”, che ebbe come suo primo Vicepresidente l’Avvocato Luigi Fulci,(futuro Ministro delle Poste nel Governo Facta), con l’obiettivo di promuovere l’impiego e la regolamentazione della circolazione in Città del veicolo a due ruote. Il primo Consiglio direttivo dell’Associazione messinese era  coì composto:

Presidente: Comm. Giuseppe Arigò (dal 1899 Nico Cacopeardi)

Vice Presidente: Avv. Luigi Fulci (dal 1899 Dott. Carmelo Calderone)

Consiglieri: Galante Russo, Adamo, Giordano ed Eugenio Arena (a cui subentrarono successivamente Cappello, De Grazia,  Russo, Nobile, Cacopardi).

A differenza dei “ciclisti” sportivi, tesserati nel “Veloce Club Zancla”, molti “sprovveduti” circolavano liberamente per le strade, occupando la carreggiata in modo indiscriminato a destra e a sinistra, con conseguente intralcio al transito delle carrozze e costante pericolo per i pedoni. 

In verità, di una pista ciclabile di esclusivo uso degli sportivi, denominata “pista Zancla”, si documenta nelle cronache della Gazzetta del 1899; su essa venivano organizzate e svolte gare in cui erano impegnati anche altri club come “Carrozza e Palumbo”, il “Circolo Sport di Ciclisti”, il “Club Ciclista Italiano”. Al fine quindi di disciplinare l’uso dei velocipedi e di scongiurare possibili incidenti, si rese quindi necessario per la Giunta Municipale di subordinare l’uso del veicolo a due ruote alla concessione di una licenza, all’identificazione tramite apposita targhetta rilasciata dal Comune e ad impedire il transito in certe ore di punta e in certe vie.

L’uso dei velocipedi fu quindi soggetto al Regolamento, di seguito riportato, che prevedeva le seguenti condizioni:

  • Ogni possessore dovrà essere munito di licenza municipale, rinnovabile ogni anno, contenente le generalità, l’età e il domicilio del titolare della licenza; ne saranno esenti i velocipedisti militari e gli impiegati pubblici muniti di distintivo;
  • I velocipedi dovranno essere muniti di freno, di un apparecchio avvisatore (campanello, fischio, tromba…) e, di sera, di una lanterna accesa;
  • Ogni velocipede sarà identificato da un numero impresso su una targhetta, rilasciata da dietro pagamento dall’Ufficio Municipale; tale numero sarà riportato anche sul cristallo anteriore della lanterna;
  • La licenza, da esibirsi su rischiesta dell’Autorità Municipale, potrà essere in qualunque momento ritirata in seguito a riconosciuta inabilità alla conduzione del veicolo;
  • Nel percorrere le vie, dovranno tenere la sinistra e negli incroci e nelle curve dovranno rallentare l’andatura ordinaria. Il sorpasso di un altro veicolo è consentito a sinistra;
  • I velocipedi dovranno essere fermati ogni qualvolta una cavallo manifesti nervosismo e/o tenda ad imbizzarrirsi;
  • È vietato l’uso di tali veicoli in strade di larghezza inferiore a 8 metri, nei giardini pubblici, sui binari del tramway a vapore e sui viali riservati ai pedoni;
  • L’uso dei velocipedì è altresì vietato dalle ore 13 alle ore 23 sul Corso Garibaldi, dalla Scesa di S. Giacomo a Piazza Ottagona e, nelle stesse ore, da maggio ad ottobre, è anche vietato percorrere il Corso Vittorio Emanuele e il Viale Principe Amedeo;
  • I velocipedisti sono tenuti a smontare dal veicolo nelle vie e nelle piazze ove, per concorso di persone, la circolazione sia difficile;
  • E’ vietato loro di attraversare o interrompere cortei, processioni o file di truppa;
  • Durante i concerti è anche vietato l’uso dei velocipedi nella Piazza del Duomo e in quella del Municipio, nonché in quei luoghi con grande affluenza di persone e ove sia in corso il rifacimento del pavimento stradale;
  • È vietato infine per i conduttori lasciare i velocipedi poggiati ai lampioni, ai muri, ai marciapiedi o distesi per terra.

Articolo scritto dallo storico Enzo Caruso

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