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Tre giornate a
Stefano Maiorano

Stefano Maiorano

art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 
8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti per avere sottoscritto un contratto simulato 
per l‘importo di € 17.058,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa 
data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito 
per  il maggiore importo di €  39.732,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 
2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, 
come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera B);  
b) l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in 
vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per 
non essersi assicurato che il nominativo  del Sig. Bruno CARPEGGIANI, agente di 
calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto 
sottoscritto in data 13 agosto 2009 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto 
cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;

La Commissione Disciplinare Nazionale delle Figc ha inflitto tre giornate di squalifica al centrocampista del Messina Stefano Maiorano. I fatti risalgono a quando vestiva la maglia della Cavese, giusto il prossimo avversario del Messina. 

Queste le motivazioni della CDN: 

 

art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti per avere sottoscritto un contratto simulato per l‘importo di € 17.058,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per  il maggiore importo di €  39.732,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera B);  

b) l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo  del Sig. Bruno CARPEGGIANI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;

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