In merito all’ambito di applicazione dell’Ordinanza Sindacale N. 307 del 30 ottobre 2020 con la quale è stata disposta, in conformità alla richiesta specifica dell’ASP ME 5, la chiusura di tutti i plessi scolastici di Messina dal 31 ottobre all’8 novembre 2020 gli assessori comunali Laura Tringali e Dafne Musolino in una nota congiunta chiariscono quanto segue. “Le numerose richieste di chiarimento riguardano, in particolare, la chiusura degli asili privati (anche nido) e le ludoteche private i cui gestori ritengono di essere esclusi dall’Ordinanza o per la natura privata dell’attività svolta o per la tipologia di attività che esulerebbe dall’ambito scolastico strettamente inteso. Al riguardo si evidenzia – sottolineano i due assessori – che l’ASP ME 5, con nota n. 124920/20 del 31.10.2020 ha espresso pieno apprezzamento per il contenuto dell’Ordinanza Sindacale n. 307/2020 rilevando che la stessa ‘risponde alle esigenze organizzative di questo Ufficio Commissariale relativamente ai tempi utili al tracciamento di tutti i contatti dei soggetti positivi che orbitano nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche contenendo il rischio che una frequenza scolastica, sia per motivi di studio che lavorativi di soggetti potenzialmente positivi, possa alimentare la diffusione del contagio".
"Anche alla luce di questo chiarimento - prosegue la nota degli assessori - , quindi risulta evidente che il divieto di apertura e di svolgimento di attività all’interno delle sedi e dei plessi riguarda sia le istituzioni scolastiche pubbliche, che quelle paritarie e private. Per quanto attiene, invece, alle ludoteche private, si precisa che l’allegato 8 del DPCM 24 ottobre 2020, nel disciplinare tale attività prevede espressamente lo svolgimento di attività all’aria aperta e solo in modo residuale all’interno di locali, anche per riparare i minori dal sole o da condizioni meteo avverse".
"Inoltre si richiama l’attenzione sulle stringenti disposizioni previste dall’allegato 8 del citato DPCM per l’organizzazione e la gestione di questa attività che prevedono l’articolazione delle stesse secondo le fasce di età dei minori, la realizzazione di contesti separati che impediscano l’utilizzo promiscuo delle aree a disposizione e un numero proporzionale di operatori. Le superiori disposizioni, in ogni caso, non possono prevalere rispetto all’Ordinanza Sindacale n. 307/2020 con la quale, come ha chiarito lo stesso Ufficio Commissariale per l’Emergenza territoriale Covid, si è inteso ridurre il rischio di contagio per tutti i soggetti che costituiscono la cosiddetta comunità scolastica (sia per motivi di studio che di lavoro). Ciò che viene in rilievo, dunque, è la tipologia di attività svolta (attività destinata all’infanzia) e la necessità di evitare il propagarsi del contagio prima che l’ASP sia riuscita ad identificare tutti i soggetti che, per motivi di studio o di lavoro, sono venuti a contatto con persone affette da Covid-19. In tal caso risulta evidente che il rischio di contagio, rilevato a carattere locale ed oggetto del provvedimento interdittivo temporaneo ed urgente di certo non viene escluso per il fatto che l’ambiente frequentato si chiami ‘ludoteca’ piuttosto che asilio, o sulla evenienza che si tratti di un asilo privato e non pubblico. Si raccomanda pertanto – concludono gli assessori Tringali e Musolino – la stretta osservanza dell’Ordinanza Sindacale N. 307 del 30 ottobre 2020”.
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