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Verdetto a sorpresa del Tar, TaoFilmFest a rischio

Ministeri: troppe chiacchiere su Taormina Arte

Si complica la situazione del Taormina Film Festival e adesso si va verso una vera e propria corsa contro il tempo per consentire lo svolgimento della 63esima edizione della rassegna. Il Tar di Catania, con un verdetto a sorpresa, ha accolto sia il ricorso principale presentato da Agnus Dei di Tiziana Rocca nei confronti dell'esito della gara assegnata a Videobank, sia il ricorso incidentale della società etnea nei confronti dell'ex general contractor.

Ma, in sostanza, a seguito della sentenza arrivata nelle scorse ore si decreta «l’obbligo per la Stazione appaltante di rinnovare la procedura». A questo punto, insomma, Taormina Arte, la stazione appaltante, non potrà assegnare la gara che era stata espletata e si renderebbe necessario rifare una nuova gara. Una decisione che mette in evidente difficoltà Taormina Arte, ora costretta a trovare una soluzione immediata in tempi strettissimi quando al Festival mancano soli due mesi visto che la rassegna è prevista dal 9 al 17 giugno.

In riferimento alla posizione di Agnus Dei, il Tar «osserva che la ricorrente non ha presentato una vera e propria offerta, con indicazione del semplice corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte, ma ha prodotto un articolato piano economico-finanziario – che andava presentato in sede di offerta tecnica – relativo a tutti i costi da sostenere e alle relative fonti di finanziamento Nell’ambito di tale articolato piano economico-finanziario, le specifiche voci direttamente riferite al corrispettivo da versare al Comitato Taormina Arte appaiono, però, parzialmente indeterminate (“contributo al Comitato Taormina Arte nel 10% degli incassi totali delle proiezioni a Messina e Taormina” e “visibilità e promozione del Comitato Taormina Arte”) e ciò in aggiunta all’ulteriore rilievo che il piano economico-finanziario non coincide, comunque, con lo specifico corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte (la lettera di invito parla di “indicazione, sia in cifre sia in lettere, del corrispettivo offerto al Comitato Taormina Arte, al netto di IVA”; l’avviso per manifestazione di interesse parla di “parametro prezzo inteso quale corrispettivo che potrà essere offerto in favore del Comitato Taormina Arte”; l’art. 3 del Capitolato dispone che “il soggetto affidatario si obbliga a versare al Comitato Taormina Arte l’importo determinato in sede di offerta a titolo di corrispettivo”)».

«Ne consegue – sempre per il Tar – la legittimità dell’esclusione disposta dalla commissione di gara nei confronti della Agnus Dei».

Ma la sentenza stoppa anche Videobank, accogliendo quanto eccepito da Agnus Dei: «Quanto al secondo motivo di gravame, non può condividersi l’eccezione di genericità sollevata dal Comitato Taormina Arte e dalla contro-interessata, in quanto la ricorrente, nel sollevare la doglianza, non poteva far altro che affermare il difetto in capo all’aggiudicataria del requisito dell’esperienza almeno biennale in materia di organizzazione e gestione di attività ed eventi di rilievo e importanza assimilabili a quello oggetto della procedura. Tale motivo di gravame appare, inoltre, fondato, posto che il curriculum, pur di rilievo, di Videobank s.p.a. nella produzione televisiva non attesta il menzionato requisito dell’esperienza biennale in materia di organizzazione e gestione di attività ed eventi (non meramente televisivi) assimilabili a quello oggetto della procedura».

«Le considerazioni» fatte dal tribunale etneo, in definitiva, «determinano la necessità di rinnovare la procedura in ragione dell’esclusione delle due sole offerte valide sotto il profilo tecnico».

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