
Cade l’ultimo “nemico” in sede giudiziaria dell’isola pedonale di viale San Martino. Per la terza volta il Tar boccia un ricorso contro la decisione del Comune di escludere le auto dalla principale strada del centro città, in particolare quello presentato dalla società San Martino srl, titolare di un’attività commerciale, contro il provvedimento del settembre scorso con cui la giunta Basile aveva reso permanente l’isola pedonale. Due i passaggi chiave del provvedimento del Tar.
Il primo: secondo i giudici “l’affermazione secondo cui l’introduzione dell’area pedonale permanente h24 avrebbe comportato il lamentato calo del fatturato e la chiusura di diversi esercizi commerciali, è apodittica, trattandosi di eventi ad eziologia specifica”. Tradotto: non è dimostrabile, perché le cause delle chiusure sono troppo specifiche. Del resto, si legge ancor, “non convincente è altresì l’affermazione del ricorrente secondo cui il divieto di accesso al traffico veicolare avrebbe ridotto l’accessibilità alla propria attività commerciale, considerato che, come risulta dagli atti, già dal 2014 nel tratto di strada interessato dai provvedimenti impugnati sono stati eliminati gli stalli per il parcheggio ed è stata vietata la sosta. Conseguentemente, anche qualora fosse abolita l’area pedonale, i veicoli, pur avendo accesso al tratto di Viale in discussione non potrebbero, comunque ivi sostare; il che evidentemente esclude i supposti vantaggi in termini di accessibilità e incremento delle vendite che secondo la ricorrente deriverebbero dall’apertura al transito veicolare, non potendosi ragionevolmente ritenere che la possibilità di fermata di brevissima durata possa considerarsi elemento rilevante in termini di affluenza alle attività commerciali”.
Insomma, se già sul viale San Martino non è possibile parcheggiare da 11 anni, quale danno ulteriore comporterebbe un’isola pedonale in vigore da un paio d’anni, posto che in assenza di essa non si potrebbe comunque sostare con l’auto davanti al negozio?
Secondo passaggio chiave: “Se la libertà di iniziativa economica e gli interessi commerciali degli imprenditori della zona possono essere considerati certamente meritevoli di considerazione in termini di “impatto sul territorio, nell’ambito del bilanciamento con i contrapposti interessi pubblici di rango primario elencati dalla norma possono certamente risultare cedevoli”. La norma è l’articolo 7, comma 9 del Codice della strada, che motiva l’adozione di misure come l’istituzione di aree pedonali con la “tutela dei valori salute e ambiente anche in ottica preventiva”. Valori ritenuti, evidentemente, prioritari.
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