Messina

Martedì 11 Febbraio 2025

Terme Vigliatore, il Tar blocca l’antenna 5G: vincono i cittadini

Il presidente della prima sezione del Tar di Catania, il magistrato Pancrazio Maria Savasta, ha rigettato il ricorso proposto dal raggruppamento delle multinazionali della telefonia mobile avverso i provvedimenti disposti dal Comune per evitare la prosecuzione dei lavori autorizzati in un terreno privato di via Ovidio, sito nella frazione di San Biagio. Esultano gli abitanti del luogo, costituitisi al fianco dell’ente locale, dopo l’azione legale promossa dalla società Inwit, direttamente collegata al gestore Vodafone, che ha presentato ricorso contro lo stop dettato dalle ordinanze del sindaco Bartolo Cipriano e dal via libera concesso dal civico consesso termense. «Per realizzare un’antenna telefonica di notevoli dimensioni nel territorio comunale, soprattutto a ridosso di civili abitazioni, occorre procedere pubblicizzando l’istanza di autorizzazione ed il relativo avvio del procedimento attraverso canali effettivamente consultabili dai cittadini della zona interessata», recita una nota stampa del Municipio di Terme Vigliatore, che per l’azione legale si è affidata all’avvocato Francesco Puliafito. Nello specifico, la multinazionale della telefonia aveva presentato ricorso avverso l’atto approvato dall’ente nel luglio scorso, con il quale era stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di assenso ed il conseguente divieto di prosecuzione dei lavori. In particolare, il Tar Catania, aderendo alle tesi del Comune, che nel frattempo aveva anche approvato un apposito regolamento per la corretta installazione delle infrastrutture di telefonia, ha affermato che in caso di realizzazione di tralicci e di antenne di notevoli dimensioni è necessario «pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente avrebbero potuto essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi». Conseguentemente, corretto è stato l’intervento in autotutela del Comune di Terme Vigliatore, posto in essere entro il termine previsto dalla normativa e motivato, tra le altre cose, proprio dal “mancato adempimento dell’onere di pubblicità, espressamente previsto dalla legge con carattere di essenzialità… a salvaguardia dei principi di democraticità e dell’interesse pubblico consistente nella concreta ed effettiva partecipazione, nel relativo procedimento decisionale».

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