Portalettere ottiene il trasferimento da Monza a Messina, accolto il suo ricorso contro Poste italiane
Da Monza a Messina, complice la decisione di un giudice. Dopo tante peripezie, raggiunge il traguardo da tempo sperato un portalettere di Poste Italiane, a cui l’azienda ha sempre negato il trasferimento nella città dello Stretto. Adesso, però, la giudice della Sezione III Lavoro del Tribunale di Roma, Anna Baroncini, ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Vincenzo La Cava, difensore del ricorrente e accertato «l’illegittimità» del rifiuto di Poste Italiane nei confronti dell’impiegato, portatore di diritto di precedenza. La giudice ha quindi ordinato alle Poste lo spostamento in una sede di Messina, «anche in sovrannumero». Nello specifico, il portalettere aveva fatto presente di essere dipendente della società con contratto a tempo indeterminato full time al Centro distribuzione di Monza e di avere inoltrato domanda di mobilità volontaria, chiedendo il trasferimento a Messina, in modo da assistere, quale referente unico, il padre disabile grave, come da verbale della Commissione medica Inps. In buona sostanza, non gli veniva riconosciuto il diritto di precedenza. Una possibilità che sulla base della contrattazione collettiva di settore, in particolare di un verbale d’accordo del 20 giugno 2023, non è prevista, salvo accordare la precedenza allo stesso dipendente con disabilità, al coniuge o convivente “more uxorio” e ai figli. Dal canto suo, Poste Italiane faceva leva sull’incompatibilità dello spostamento reclamato con le esigenze organizzative aziendali, già valutate dalle parti sociali in sede di conclusione del verbale di accordo del 20 giugno 2023. E si appellava alla situazione di eccedentarietà di personale nella provincia di Messina e del contestuale sottodimensionamento dell’ufficio postale di Monza. Il Tribunale del lavoro ha però constatato che la natura dell’interesse alla base della istanza di trasferimento, ossia garantire l’assistenza al genitore gravemente disabile, in qualità di unico referente, richiama profili di tutela del diritto alla salute, ritenuto valore di primaria rilevanza costituzionale. Poi, a parere della giudice, la società resistente non ha fornito idonea prova della sussistenza delle manifestate esigenze organizzative, tecniche e produttive. E quell’accordo del 2023, «presenta indubbi profili di illegittimità, ponendosi in violazione di norma di legge». In due parole: «Ricorso accolto». E trasferimento sia.