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L'inchiesta sui bilanci del Comune di Messina: il gip archivia tutto

Il procedimento che vedeva indagata la giunta Basile dopo la denuncia dell’avvocato Cucinotta, il “supercreditore” di Palazzo Zanca

Comune di Messina

La collocazione, o meglio l’appostazione, di quelle parcelle legali nel bilancio del Comune alla voce “debiti fuori bilancio” è corretta e non delinea il reato di falso in atto pubblico. È corretta perché rispetta la normativa e la giurisprudenza, ovvero quello che prescrive la legge in materia e quello che dicono e hanno detto in passato le varie sentenze dei giudici contabili e non che si sono occupati della questione. E la collocazione alla voce “debiti fuori bilancio” è stata effettuata per un motivo ben preciso: non c’è mai stata una quantificazione delle parcelle stesse, un cosiddetto «preventivo delle spese, attesa l’imprevedibilità del contenzioso». Quindi l’inchiesta va archiviata, così come del resto ha sollecitato in udienza preliminare anche la Procura.
È questa la decisione della gip Tiziana Leanza, che ha sciolto la riserva adottata all’udienza del 4 settembre scorso dopo aver ascoltato tutte le parti in causa e ha depositato il provvedimento con cui dispone l’archiviazione del fascicolo e la restituzione al pm.
È l’ennesima puntata giudiziaria sui bilanci comunali, che in questo caso vedeva originariamente indagata la giunta Basile e alcun dirigenti comunali, così come lo furono la giunta Buzzanza, la giunta Accorinti e la giunta De Luca. A denunciare tutti era stato anche questa volta il “supercreditore” del Comune, l’avvocato Rosario Cucinotta, che ormai da parecchi anni vanta un budget milionario nei confronti di Palazzo Zanca, e che il 5 aprile del 2023 ha coinvolto in un procedimento giudiziario anche la giunta Basile.
La linea del professionista è sempre la stessa: le sue parcelle professionali parecchi anni addietro furono inserite tra le voci dei debiti fuori bilancio e non nelle passività pregresse, quindi devono essere conferite fino all’ultimo euro.
Erano coinvolti oltre al sindaco Basile il suo vice Mondello, gli assessori Calafiore, Caminiti, Caruso, Minutoli, Finocchiaro, Cicala, Cannata e Currò, e poi il ragioniere generale del Comune Antonino Cama e il direttore generale Salvo Puccio, oltre alla segretaria generale Rossana Carubba.

Il 4 settembre scorso s’era consumato per questa vicenda un nuovo passaggio davanti alla gip Tiziana Leanza, per un procedimento praticamente ancora allo stadio iniziale, che vedeva coinvolta l’amministrazione Basile e alcuni dirigenti comunali, per l’ipotesi classica di falso in bilancio.

Per la Procura, anche sulla scorta dei precedenti maturati a Messina, all’epoca il pm Giuseppe Adornato aveva ribadito la richiesta di archiviazione per la totale insussistenza secondo l’accusa dei reati ipotizzati. Analoga richiesta avevano avanzato i legali della giunta, gli avvocati Salvatore Silvestro e Giovanni Randazzo. Il legale che assiste ormai da anni Cucinotta, l’avvocato Enrico Ricevuto, aveva invece ribadito l’opposizione alla richiesta di archiviazione. E su tutta questa materia la gip Leanza si era riservata la decisione, che ha fatto conoscere in questi giorni: quella di archiviare tutto.

Scrive infatti la gip per spiegare il suo ragionamento, che «... alla luce della ricostruzione della vicenda, non è possibile ritenersi configurata l’ipotesi delittuosa contestata agli indagati. La fattispecie di cui all’art. 479 c.p., infatti, ai fini della commissione presuppone un comportamento materiale del pubblico ufficiale che attesti falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Pertanto, è necessario rispondere all’interrogativo se l’inserimento dei crediti derivanti da prestazioni professionali tra i c.d. debiti fuori bilancio sia da considerarsi falso in atto pubblico. Utile ai fini di tale analisi è partire dalla definizione del concetto di “debito fuori bilancio”: con quest’espressione si indica un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. Dunque, si tratta di un’obbligazione che, pur essendo valida dal punto di vista giuridico in quanto idonea a far sorgere un rapporto obbligatorio in senso civilistico, è assunta tramite un procedimento che non rispetta il paradigma legale di riferimento sotto il profilo contabile. In altri termini, i debiti fuori bilancio rappresentano una “fisiologica patologia" degli enti locali».

E poi la gip ancora spiega che «... in relazione alle spese legali e alla loro riconduzione tra le poste del debito fuori bilancio ovvero tra le passività pregresse, le sezioni riunite della Sicilia della Corte dei Conti hanno sottolineato come l’acquisizione dei servizi in violazione dell’art. 191, comma 1, del Tuel, dà luogo a debiti fuori bilancio poiché tale qualificazione dipende testualmente dalla “violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191”, sicché soltanto laddove vengano rispettate le regole di cui alla predetta norma si può ritenere che le somme dovute a titolo di prestazione professionale possano essere contabilizzate tra le passività pregresse (parere n. 2/2007)».

Quindi, conclude la gip sul punto, «... stante le modalità di assunzione degli incarichi ed il carattere incerto dei crediti vantati dal Cucinotta nei confronti del Comune di Messina, non può ritenersi falsa l’allocazione dei debiti tra quelli fuori bilancio, essendo normativamente prevista la possibilità che l’Ente locale assuma oneri di spesa in violazione della procedura di cui all’art. 191 Tuel. Di conseguenza, se si procedesse a valutare una medesima condotta (l’inserimento delle prestazioni professionali all’interno della categoria dei debiti fuori bilancio) allo stesso tempo come falsa per una norma e lecita per un’altra ne risulterebbe inevitabilmente compromessa la coerenza dell’ordinamento giuridico. Per quanto ovvio, giova precisare che il parametro da impiegare per valutare la falsità di un atto è rappresentato dalla situazione reale e, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna difformità da quanto attestato nei bilanci del Comune: la pretesa creditoria in capo al Cucinotta sussiste ed è stata censita nella categoria dei debiti fuori bilancio».

 

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