Ennesimo punto a favore dell’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello nella lunga e tormentata storia giudiziaria con l’Ato Messina 1 rifiuti.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina ha infatti accolto il ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento di circa 113.000 euro notificata lo scorso gennaio da Agenzia delle Entrate Riscossione per crediti reclamati dall’ex società d’ambito per la Tassa rifiuti solidi urbani degli anni 2006 e 2007.
Il Comune sosteneva l’inefficacia dell’ingiunzione di pagamento in forza di una sentenza del 2019 della Commissione Tributaria che annullava quelle pretese creditizie, eccezione respinta per assenza di prova che si trattasse degli stessi atti, o comunque per prescrizione per omessa notifica di atti interruttivi.
La Corte tributaria (presidente De Marco, giudici Cisca e Gregorio), ricostruendo significativamente la vicenda ha quindi evidenziato una «preoccupante confusione» nella rappresentazione dell’organo di liquidazione dell’Ato Me1 tanto da ritenere che la questione meriti «adeguato approfondimento dinnanzi alla Corte dei Conti, alla luce delle gravi incongruenze ed anomalie». Il collegio contabile, in particolare, ha evidenziato come l’Ato non abbia documentato le cartelle insolute producendo invece tre intimazioni notificate che, secondo quanto rilevato, sarebbero diverse da quelle indicate in cartella e addirittura corrispondenti a quelle già oggetto di annullamento.
«La resistente non prova affatto l’avvenuta notifica degli atti richiamati nella cartella impugnata e, in maniera non scevra di perplessità, ammette e documenta di avere intimato il pagamento di importi oggetto di annullamento giurisdizionale».
La Corte tributaria ha dunque accolto il ricorso del Comune santagatese, rappresentato dal dottor Pippo Salanitro, condannando la resistente a 9.200 euro di spese oltre accessori, e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, ritenendo che «le anomalie evidenziate possano essere sintomatiche di un danno erariale meritevole di approfondimento».
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