Un «errore interpretativo della disciplina emergenziale» in secondo e in primo grado, ovvero da parte della corte d’appello e del tribunale. Un errore che poteva avere conseguenze sulla carriera professionale di una dottoressa che durante la pandemia era un medico del lavoro in forza alla Commissione dell’invalidità civile e venne sospesa dall’Asp per inosservanza dell’obbligo vaccinale, finendo poi sotto processo dopo un accertamento dei carabinieri del Nas di Catania del 22 novembre 2021 per esercizio abusivo della professione. Questo perché - secondo l’accusa iniziale poi caduta -, aveva partecipato ai lavori della commissione in questione dopo aver ricevuto una comunicazione via Pec di sospensione da parte dell’Asp del 3 novembre 2021, peraltro mai recepita per un disguido. È un caso interessante dal punto di vista giurisprudenziale quello trattato nei giorni scorsi dalla sesta sezione penale della Cassazione. Partiamo dalla conclusione del caso. Il risultato finale è che i giudici romani hanno annullato senza rinvio - quindi la questione è chiusa definitivamente -, la sentenza assolutoria della corte d’appello di Messina che aveva adoperato la formula “perché il fatto non costituisce reato”, così confermando la sentenza di primo grado, e hanno riformato il tutto adoperando un’altra formula assolutoria, ovvero “perché il fatto non sussiste”. Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina