Un anno fa il caso sembrava chiuso con un verdetto favorevole per l’ente locale, ma non è detta ancora l’ultima parola.
Ci sarà infatti un altro passaggio in Cassazione sulla vicenda relativa alla causa civile intentata nel 2007 da una donna di Roccalumera, che ha chiesto al Comune di S. Teresa di Riva un risarcimento da mezzo milione di euro per due concessioni edilizie revocate.
Nel gennaio 2023 la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso con un’ordinanza della Sesta Sezione civile, ritenendolo infondato e confermando la motivazione della Corte d’appello sull’impossibilità di ascrivere responsabilità per danni al Comune e all’allora ingegnere capo, riconducendo piuttosto la contestata revoca delle concessioni edilizie al comportamento della ricorrente, indicata come responsabile di aver prospettato come “pubblica” una via meramente privata (benché di uso pubblico), generando l’impossibilità di un legittimo rilascio dei titoli edilizi. Adesso, però, il suo legale, l’avv. Carmelo Saitta, ha presentato un nuovo ricorso contro il Comune e l’ing. Claudio Pellegrino, all’epoca dirigente dell’Ufficio tecnico, chiedendo alla Cassazione di impugnare per revocazione quell’ordinanza per la presenza di un errore di fatto.
Il Comune, assistito nella vicenda dall’avv. Giovanni Monforte, ha quindi deciso di costituirsi in giudizio stanziando 4.240 euro per un nuovo incarico legale.
Secondo l’avv. Saitta la pronuncia della Cassazione è sbagliata poiché emessa sulla scorta di un errore che ha riguardato la condotta della ricorrente, perché “non si è resa responsabile di alcuna condotta illecita né di alcuna dichiarazione infedele, né ancor meno essa ha posto in essere una condotta fattuale, tale da portare l’Ente locale alla decisione di revocare alla stessa le concessioni edilizie rilasciatale”. A riprova di ciò la circostanza che la donna è stata assolta in sede penale, con la formula perché il fatto non costituisce reato, da ogni responsabilità e da ogni ipotesi di falso, riferita alla rappresentazione in progetto della strada di accesso alla sua proprietà, indicata come strada pubblica anziché strada privata di uso pubblico.
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