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I morti per Covid-19 nelle Rsa di S. Marco d’Alunzio, inchiesta archiviata

L’indagine della Procura di Patti sui decessi in piena pandemia nelle strutture Villa Pacis e Residenza Aluntina nel centro nebroideo

La casa di riposo "Villa Pacis" a San Marco d'Alunzio

Archiviazione. Così come aveva chiesto la Procura. Perché in sostanza non c’è stato un nesso causale tra la morte degli anziani per Covid-19 in piena pandemia e l’operato di medici e addetti delle Rsa, come del resto avevano spiegato a lungo i consulenti d’ufficio nella perizia che è stata al centro del complesso incidente probatorio che si è celebrato sulla vicenda.
È questa la decisione del gip di Patti Eugenio Aliquò, che con un decreto ha accolto la richiesta avanzata a suo tempo dal pm Andrea Apollonio, controfirmata dal capo della Procura Angelo Cavallo. Al centro l’inchiesta sulla morte degli undici anziani per Covid-19 tra marzo e maggio del 2020. E tutti provenivano dal focolaio di San Marco d’Alunzio, scoppiato nella Rsa “Villa Pacis S. Francesco” e nella struttura di supporto “Residenza Aluntina”.
Un’inchiesta che vedeva inizialmente tre indagati per omicidio colposo: Tindara Irò, presidente dell’Associazione dei Balocchi, gestore della “Residenza Aluntina”, assistita dagli avvocati ti Salvatore Librizzi e Salvatore Saccà; Nunziatina Miracula, amministratore unico della Rsa “Villa Pacis San Francesco”, difesa dall’avvocato Salvatore D. Giannone; e Biagio Todaro, responsabile di gestione della “Residenza Aluntina”, difeso dall’avvocato Massimo Miracola.
Nei loro confronti quindi sono cadute tutte le ipotesi d’accusa prospettate all’inizio di questa vicenda.
«Le risultanze della perizia - ha scritto tra l’altro il gip Aliquò nel suo decreto d’archiviazione -, non confortano un ragionevolmente proficuo esercizio dell’azione penale. E l’escussione dei periti in sede di incidente probatorio ha ulteriormente messo in luce come non vi possa essere un’evidenza probatoria circa il nesso di causa tra il mancato compimento dell’atto cautelativo doveroso e il decesso dei pazienti; e, in particolare, sulla prova della sicura evitabilità dell’evento pandemico all’interno della struttura».

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