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Finisce il sogno di Rocco Arena, in liquidazione l’FC Messina

La sentenza civile dopo il ricorso della Procura. «Gravata da un elevato ammontare di debiti»

Il sogno calcistico di Rocco Arena finisce in tribunale, con la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Football Club Messina Srl. La sentenza, che risale a qualche giorno addietro, è della seconda sezione civile presieduta dal giudice Carlo Madia e composta dai colleghi Claudia Bisignano e Valerio Brecciaroli. E si è arrivati a questo perché a febbraio era stata la Procura a presentare il ricorso per l’apertura della procedura, e dopo il contraddittorio con un decreto i giudici hanno dichiarato «l’inammissibilità del ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza» avanzato dalla società calcistica, di cui Arena e rappresentante e presidente del Cda, e rappresentata in giudizio dall’avvocato Domenico Cataldo.
Scrivono i giudici in sentenza che «sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 121 c.c. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale», e poi esaminano la situazione patrimoniale societaria. Ecco i dettagli: «in base alla situazione patrimoniale al 31.12.2021 (acquisita in atti a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza) la Football Club Messina Srl: a) risulta gravata da un elevato ammontare di debiti, sia nei confronti dei fornitori (pari ad euro 655.150,09), sia nei confronti dell’erario (pari ad euro 448.245,35 – debiti tributari); b) ha un attivo patrimoniale, pari ad euro 1.419.486,18 (di cui oltre un milione di euro di crediti in parte ancora non fatturati e pertanto di incerta realizzazione nel breve periodo), inferiore al totale delle passività, pari ad euro 1.708.086,60; c) ha un perdita di esercizio pari ad euro 288.600,42; - che sussiste anche lo stato di insolvenza della Football Club Messina Srl, come si evince dalla superiore situazione patrimoniale e come rappresentato dalla stessa parte resistente in sede di presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, C.C.I.I., in cui si afferma espressamente che i crediti vantati dai terzi (quantificati dalla resistente in euro 2.313.080,03) “non possono essere soddisfatti né tempestivamente, né integralmente: stante la situazione di illiquidità aziendale”»

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