Condanna annullata. Cancellati in appello i 22 anni decisi in primo grado per il 58enne Luigi De Domenico, accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. In Appello accolta quindi la prospettazione del difensore dell'uomo, l'avvocato Carlo Autru Ryolo, che aveva trovato un "tarlo giudiziario" dopo la sentenza di primo grado: due giurati avevano superato la soglia dei 65 anni e non avrebbero potuto partecipare al processo. E adesso? Il processo a De Domenico ripartirà da zero in Corte d'Assise, sarà un nuovo lungo dibattimento per una vicenda che ha sconvolto l'Italia intera.
Il commento degli avvocati della parte civile
Ecco il commento a caldo dell'avvocato Bonni Candido, che insieme alla collega Elena Montalbano rappresenta la parte civile, la sorella e i familiari della ex compagna di De Domenico, l'avvocata 47enne che morì di Aids tra atroci sofferenze perché non riuscì a curarsi, visto il colpevole silenzio dell'imputato sulla sua sieropositività e sul contagio: “Dal dispositivo della sentenza si evince con chiarezza che la posizione dell’imputato non è stata valutata nel metito. Si tratta solo di un annullamento dovuto al fatto che due componenti della corte avevano superato i 65 anni d’età. Le argomentazioni su cui si fonda la sentenza di condanna di primo grado non sono state evidentemente prese in esame. Si ricelebrerà il processo e saremo pronti a difendere le nostre posizioni nei medesimi termini con cui lo abbiamo fatto in primo grado”.
Il commento dell'avvocato di Luigi De Domenico
"Esprimo grande soddisfazione per la decisione assunta dalla Corte di Assise di Appello - afferma l'avvocato Carlo Autru Ryolo che assiste De Domenico - con la quale è stata recepito in toto l'eccezione difensiva inerente la nullità della sentenza. Per altro la celebrazione di un nuovo processo consentirà alla difesa di dimostrare l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria e di ottenere una obiettiva valutazione degli elementi probatori senza il pregiudizio che ha contraddistinto la valutazione della prova nel giudizio svoltosi in primo grado. Non escludo di proporre istanza di rimessione del procedimento per legittima suspicione".
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