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Messina, sul collegamento veloce nello Stretto che figura per il ministero dei Trasporti!

Il servizio non poteva e non può essere affidato direttamente a una società controllata da Rete ferroviaria. Va espletata una gara internazionale “vera”

La sentenza è dello scorso 13 ottobre. La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiarissima: «L'assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario è vietata quando ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato alla normativa in materia di appalti pubblici». Nello Stretto di Messina, oltre al monopolio degli armatori privati, si è creato un monopolio di Rfi, che gestisce il traghettamento e, nello stesso tempo, con la sua controllata Blu Jet, in regime di proroga (per il quarto anno consecutivo), anche il servizio di trasporto veloce marittimo tra Calabria e Sicilia. Un servizio che, invece, va messo in gara, secondo criteri e modalità diversi dagli attuali.

La causa proposta davanti alla Corte europea era la numero 437, iniziata nel luglio del 2021, nel procedimento “Liberty Lines Spa” contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti di Rete ferroviaria italiana. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione del diritto dell'Unione relativo all'attribuzione di contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri. E tale domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia che ha visto opposti la Liberty Lines Spa e il Mit, in merito all'affidamento diretto del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, alla società Bluferries Srl (oggi Blu Jet), senza previa indizione di una specifica gara.

Il testo della sentenza parte dal contesto giuridico secondo il Diritto dell’Unione europea in materia di libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri. «Uno Stato membro – stabilisce la norma –, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari». Il Ministero pubblicò il bando il 31 gennaio 2015, avviando una procedura aperta in vista dell'affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri attraverso lo Stretto, fra il porto di Messina e il porto di Reggio Calabria, per una durata di tre anni. Quell'appalto venne aggiudicato alla Ustica Lines, divenuta poi Liberty Lines. Il servizio è stato espletato fino all’autunno del 2018. A partire dall’1 ottobre di 4 anni fa, il Mit ha deciso di affidare la prestazione del servizio alla Bluferries, società interamente detenuta da Rete ferroviaria italiana, «e questo – fa notare la Corte europea – senza che venisse esperita alcuna procedura di gara pubblica». L'attribuzione dell'appalto è stata contestata dalla Liberty Lines dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Liberty Lines, ritenendo, in sostanza, che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, permettessero l'affidamento diretto di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario effettuato via mare, come quello in discussione nel procedimento principale. La vertenza è finita davanti al Consiglio di Stato, che ha deciso di sottoporre alla Corte europea la questione pregiudiziale, ciè se la norma applicata in questo caso non osti o meno «al diritto dell'Unione, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi». Una norma, va ribadito, che «equipara o quanto meno consente di equiparare per legge il trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia».

La Corte sgombra il campo dagli equivoci: «Il Regolamento Cee n. 3577 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio in questione all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile». È inammissibile, dunque, una misura nazionale che proceda a una riqualificazione di taluni servizi senza tenere conto della loro reale natura, così sottraendoli all’applicazione delle norme ad essi applicabili. Morale della favola: ancora una volta nello Stretto, a fare brutta figura è il Governo nazionale con il suo bel ministero dei Trasporti.

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