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Messina, applicata la misura di prevenzione per uno stalker

È il primo caso giudiziario nel Messinese e uno dei primi in Italia. Prescindendo dalla vicenda penale i giudici hanno riconosciuto la sua pericolosità sociale

Il Tribunale di Messina

È la prima volta che accade nel nostro distretto giudiziario. E forse è una delle prime volte nel nostro Paese. In relazione al reato di stalking, prescindendo dal profilo penale, è stata applicata la misura di prevenzione per la durata di un anno ad un 22enne, G.C. che è stato indagato (pubblichiamo solo le sue iniziali per tutelare la vittima, ed evitare la sua riconoscibilità, nd.r.).
Ad emettere il provvedimento “apripista” è stata la sezione Misure di prevenzione del tribunale presieduta dal giudice Maria Vermiglio e composta dai colleghi Domenico Armaleo e Giuseppe Miraglia, che ha accolto in questo senso una richiesta applicativa formulata dal pool Misure di prevenzione della Procura, coordinato dall’aggiunto Vito Di Giorgio.
Vale la pena di ripercorrere i passaggi salienti del provvedimento, che in tema di reati da “codice rosso”, aumentati a dismisura negli ultimi anni, mette indubbiamente dei paletti importanti per combattere il fenomeno.

I presupposti

L’apprezzamento del merito dell’odierna proposta - scrive la presidente Vermiglio, che è anche estensore del provvedimento -, non può prescindere da una preliminare disamina sulla sussistenza dei tre presupposti indefettibili che devono essere posti a sostegno delle misure di prevenzione personale, e cioè: a) la riconducibilità del soggetto nei cui confronti si invoca la misura a una categoria di pericolosità delineata dal legislatore; b) l’accertamento della sua effettiva pericolosità per la sicurezza pubblica, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza; c) l’attualità della sua pericolosità sociale. («... l’accertamento dei suddetti parametri non può fondarsi su semplici sospetti o congetture ma deve desumersi da precisi elementi di fatto che si traggono dalle sentenze di merito o dai procedimenti penali pendenti a carico del destinatario della misura, sicché non basta che la pericolosità del soggetto sia sussumibile in una delle categorie di pericolosità tipizzate dal legislatore, dovendo il giudice valutare i fatti emersi a carico del proponente e la loro idoneità a consentire la collocazione di quest'ultimo in una delle diverse fattispecie delineate dal legislatore. Accertata la riconducibilità della persona ad una categoria di pericolosità, occorre verificare l'esistenza della pericolosità sociale dello stesso»). Parametri che come afferma la nuova giurisprudenza in materia devono essere soprattutto attuali e non datati nel tempo. Secondo i giudici questi presupposti ci sono tutti.

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