Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Dirigente scolastica torna a Messina da Brescia, il Tribunale "corregge" clausola del bando

Tribunale di Messina
Una dirigente scolastica messinese rientra nella sua città dopo essere stata trasferita a Brescia. Il Tribunale della città dello Stretto ha accolto il suo ricorso (formulato dall'avvocato Vincenzo La Cava) legato alla priorità di assegnazione per l'assistenza alla madre disabile. Una circostanza che in un primo momento le era stata negata per una clausola contenuta nel bando di concorso. Una sorta di "anomalia" che di fatto inibiva un diritto di precedenza.
La preside partecipò al concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017,  essendosi collocata al posto 2.786 della relativa graduatoria generale.
Con tale domanda la ricorrente aveva espresso, per l’assegnazione ai ruoli regionali, come prima preferenza, la  regione Sicilia, nel  cui circondario territoriale risiede appunto la madre disabile.
Successivamente la dirigente  formulò espressa istanza volta al riconoscimento della precedenza per assistere la madre, sia in occasione della procedura di assegnazione ai ruoli regionale, che nella procedura di assegnazione della sede di servizio.
Ciò nonostante il Miur negò tale diritto di precedenza assegnando alla ricorrente, quale sede di servizio, la regione Lombardia in applicazione della  clausola contenuta nel bando di concorso laddove all’art.15 commi 2 e 3 nega, nella fase dell’assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza in favore dei parenti ed affini sino al terzo grado. La clausola del bando prescrive, con l’art.15 comma 3, che “nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”. In sostanza tale disposizione prevede che l’applicazione dei benefici di cui alla legge 104/1992 possa avvenire solo quando il direttore generale dell’USR della Regione di assegnazione individui in successivo momento la sede di servizio. Ne è conseguito che i vincitori (come la ricorrente) sono stati assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, solo successivamente ciascun Ufficio scolastico re-gionale ha consentito agli stessi di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede.
Così il Tribunale di Messina, giudice Graziella Bellino, ha accolto il ricorso e ritenuto i nulla per contrasto con norma imperativa la clausola del bando di concorso di cui all’art. 15 che prevede che“i vincitori sono assegnati ai ruolo regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascuna USR.3…Nell’assegnazione della sede di servizio, il complesso USR si atterrà a quanto stabilito disponendo di assegnare la ricorrente, nel rispetto del diritto di precedenza, presso una delle sedi disponibili del ruolo regionale della Sicilia, in provincia di Messina.

Caricamento commenti

Commenta la notizia