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Messina, l’aborto non è più un diritto: un solo medico non obiettore in città e provincia!

Solo al Policlinico opera un ginecologo non obiettore, nelle altre strutture pubbliche della provincia non si può interrompere la gravidanza. Donne “costrette” alla clandestinità. Il prof. Rosario D’Anna: «Arrivano pazienti da Longi a Taormina con un ovvio sovraccarico di richieste a cui diventa difficile far fronte. Così la “194” viene disattesa»

Aborto: legge 194 compie 40 anni

L’interruzione volontaria di gravidanza, che può essere dovuta a seri motivi di salute fisica e mentale o socio-economici, è tutelata dalla legge 194 risalente all’anno 1978. Tuttavia, nel 2021, in Sicilia si tratta di un diritto che non è sempre facile tutelare e la città di Messina non fa eccezione.
In tutte le strutture pubbliche della provincia, infatti, c’è attualmente un solo ginecologo non obiettore, al Policlinico universitario. Si tratta del prof. Rosario D’Anna, direttore vicario della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico “G Martino” e direttore della scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, che abbiamo sentito: «Dopo il pensionamento di alcuni colleghi di altri ospedali cittadini – spiega – sono rimasto l’unico non obiettore della provincia. Ciò significa che al Policlinico di Messina arrivano pazienti da tutte le zone, da Longi a Taormina, con un ovvio sovraccarico di richieste a cui diventa difficile far fronte. Inoltre, la relativa normativa, così, viene disattesa».
La legge in questione è, appunto la 194/1978: «Era l’anno della mia laurea – racconta D’Anna – e fin dall’inizio della mia carriera ho scelto di non essere obiettore. Ritengo sia un diritto importante per le donne, come ribadito più volte dalle associazioni a tutela delle stesse, che possono avere motivi anche molto gravi alla base della loro scelta».

Sulla base della legge 194, infatti, lo Stato garantisce «il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». È inoltre previsto che «i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita».

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