C’era solo lui sulla scena del crimine. Sulla bilancia dei fatti conta la sua prima confessione, e non la «fragile ritrattazione». Non crediamo alle piste alternative e alla storia del precedente fidanzato prospettate dalla difesa. Le ragioni di una condanna all’ergastolo per un brutale femminicidio, quello della povera Alessandra Musarra, atto tragico finale di una relazione tormentata che ormai, per lei, era da tempo conclusa.
Sono depositate le motivazioni della sentenza che nel giugno scorso ha condannato il suo ex Cristian Ioppolo alla pena massima, le ha scritte lo stesso presidente dello corte d’assise Massimiliano Micali. Sono tanti i passaggi salienti, ne tracciamo solo alcuni tra i più significativi.
Nessun dubbio: è colpevole
Nella lettura offerta dal pm - scrive il giudice -, e dai difensori delle parti civili, le emergenze sin qui passate in rassegna, specie ove oggetto di sistematica considerazione, integrano gli estremi di un compendio dotato di granitica valenza dimostrativa, idoneo, in quanto tale, a legittimare, oltre ogni ragionevole dubbio, una ricostruzione della vicenda oggetto della presente verifica pienamente coerente all’assunto accusatorio. In detta ottica, cioè, nessun seria perplessità può formularsi sul fatto che Ioppolo sia l’autore della mortale aggressione sofferta, nelle ore notturne del 7 marzo 2019, da Musarra Immacolata all’interno della dimora alla stessa in uso. In particolare, l’acclarata ed esclusiva presenza dell’imputato sulla scena del crimine in un orario compatibile con quello nel quale il fatto delittuoso si è consumato, un’attenta disamina dei tabulati telefonici acquisiti in atti e, non da ultimo, la valenza sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni che il predetto ha reso nell’immediatezza dei fatti, non inficiata dalla fragile ritrattazione in seguito operata, varrebbero a comporre un compendio cui è estraneo ogni margine di incertezza.
No a letture alternative
Diversamente da quanto opinato dal difensore - si legge -, è opinione di questa Corte che le risultanze dibattimentali non si prestino ad alcuna lettura alternativa rispetto a quella sulla quale riposa la prospettazione accusatoria. Che possa, cioè, adombrarsi un ragionevole dubbio sul fatto che la morte della Musarra abbia costituito il portato dell’azione violenta consumata ai suoi danni dall’odierno imputato è giudizio manifestamente impercorribile stante la straordinaria valenza ed univocità del dato probatorio, di certo non inficiata, nemmeno in minima parte, dalle superiori obiezioni difensive. Detto compendio, per come di qui a breve si evidenzierà, impone allora di degradare tutte le ulteriori ipotesi ricostruttive alternative, seppur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, quali ontologicamente prive, nella fattispecie concreta, del benché minimo riscontro e tali, quindi, dal porsi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
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