Potrebbe rappresentare una “rivoluzione” per tutti i professionisti iscritti agli albi che operano in regime di esclusività e, al momento, in ogni caso, delinea una vera e propria novità nel panorama giuridico siciliano. La sezione Lavoro del tribunale di Messina con provvedimenti emessi da ben quattro giudici diversi (le dottoresse Aurora La Face, Valeria Todaro, Roberta Rende e Laura Romeo) ha, infatti, “acclarato” il principio che il pagamento della tassa annuale di iscrizione a un albo per l’esercizio dell’attività professionale a favore esclusivo di un Ente datore di lavoro, rientra tra i costi che devono gravare sull’Ente stesso.
Quindi, se il pagamento della quota annuale viene anticipato dal dipendente deve essere comunque rimborsato dall’Ente datore di lavoro in base al principio generale secondo cui il mandante è obbligato a “indennizzare” il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell’incarico svolto.
Ad oggi all'interno di tutte le categorie, un professionista che opera in regime di esclusività per una sola azienda, invece, provvede in prima persona alle spese relative alla quota annuale di iscrizione al proprio albo, mentre, a seguito delle sentenze emesse, per chi intenderà far valere il principio, potrebbe non essere più così.
I ricorsi, presentati nell'interesse di operatori sanitari messinesi dall'avvocato Antonella Russo sono, infatti, sfociati nell'emissione di decreti ingiuntivi a carico dell'azienda ospedaliera in cui i dipendenti, iscritti all'albo di riferimento, svolgevano la propria attività. Le spese sostenute dai professionisti dovranno così essere rimborsate dai datori di lavoro. E' da attendere l'esito di eventuali opposizioni, ma il solco tracciato dal tribunale del Lavoro è ben chiaro e non è escluso che generi un effetto domino esteso ad altre categorie professionali, oltre quella sanitaria.
"Sono molto soddisfatta dell’esito di queste prime procedure monitorie - ha spiegato il legale Antonella Russo - poiché i vari decreti ingiuntivi finora emessi, pur se soggetti a probabile opposizione datoriale, rappresentano già una fondamentale prova che si sta finalmente formando una prevalente giurisprudenza secondo la quale, in presenza di un vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo del professionista debba gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. Ciò, in quanto la specializzazione professionale è funzionale allo svolgimento di un’attività svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro esclusivamente dipendente.
Queste prime innovative pronunce - conclude la Russo - aprono la strada a possibili innumerevoli richieste di rimborso da parte di tutti i professionisti abilitati nelle varie professioni, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e che sono sottoposti ad un vincolo che impedisce loro di effettuare l’attività esterna a favore di terzi".
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