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Supplenze in Gps, il Tribunale di Messina "bacchetta" il Miur: bastano laurea e 24 cfu

I ricorsi sono stati presentati diversi legali messinesi, tra i quali Vincenzo La Cava, Gaetano Mercadante e Massimo Cambria.

Accolto il ricorso di un aspirante insegnante messinese che la scorsa estate non era stato inserito nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sulla base del possesso del titolo di laurea e di 24 crediti formativi universitari.

Con un'ordinanza emessa lo scorso 22 dicembre dal Collegio della sezione Lavoro di Messina presieduto da Graziella Bellino ha stabilito che il possesso della laurea più i 24 crediti formativi universitari fosse abilitante all’insegnamento e, pertanto, all'inserimento nelle graduatorie.

La legge "La buona scuola" è stata infatti "smentita" da un successivo decreto legislativo il n. 59/2017 che prevede come requisito di accesso non il conseguimento di un’abilitazione (TFA, PAS e SSIS), ma la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l’espletamento dei tre anni di servizio. Lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all’art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell’esame finale consente l’attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione-specializzazione resta pur sempre necessario".

Il Tribunale del lavoro di Messina ha di fatto definito “paradossale" che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza”.

"Appare ragionevole ritenere - si legge nell'ordinanza -  richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”.Si è di fatto riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 - Fisica, A026 -Matematica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate".

I ricorsi sui mancati inserimenti nelle graduatorie sono stati presentati da diversi legali messinesi, tra i quali Vincenzo La Cava, Gaetano Mercadante e Massimo Cambria.

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