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Messina: il Tar ribadisce il no alla riapertura delle scuole

Il Tribunale amministrativo ha giudicato di nuovo insussistenti i requisiti della “particolare gravità” 

Il Tar di Catania ha deciso che i banchi rimarranno vuoti

Per la seconda volta consecutiva il Tar di Catania rigetta le istanze cautelari di sospensione dell'ordinanza sindacale sulla chiusura delle scuole. Il ricorso, a nome di un gruppo di genitori di alunni, era stato presentato dagli avvocati Michele Bonetti, Vincenzo Ciraolo e Santi Delia, contro il provvedimento firmato lo scorso 29 novembre dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza fino al 5 dicembre, subordinando il ritorno degli studenti in classe agli esiti dello screening di massa avviato già nella mattinata odierna. Come nella recente decisione, riguardante la precedente ordinanza di chiusura delle scuole, il Tribunale amministrativo ha giudicato di nuovo insussistenti i requisiti della “particolare gravità” «in quanto il provvedimento è destinato ad esaurire assai rapidamente i suoi effetti».

La tesi dei ricorrenti

I ricorrenti hanno sostenuto che «la percentuale di contagi fra la popolazione scolastica nell'ambito del territorio comunale risulta inferiore a quella che si registra a livello regionale». Il Tar scrive che «tuttavia, l’ordinanza impugnata si fonda su complesse e articolate argomentazioni che trascendono il mero dato statistico indicato dai ricorrenti (dato che, a ben vedere, può anche non essere del tutto risolutivo o, addirittura, effettivamente rispondente alla realtà dei fatti).

Nel provvedimento impugnato, ad esempio, si fa riferimento alle seguenti circostanze: a) “perdurante sostanziale disapplicazione da parte della Azienda sanitaria provinciale di Messina derivante dalla mancata attivazione di un numero verde dedicato alla scuola”, b) “mancata attivazione di una task force dedicata alla gestione dell’emergenza sanitaria in ambito scolastico”; c) “tempi eccessivamente lunghi ed incerti necessari alla verifica di positività al contagio”; d) “mancata elaborazione dei dati del contagio a causa del fatto che l’Asp non procede alla classificazione e al raggruppamento dei contagi secondo l’ambito di appartenenza, con conseguente impossibilità ad identificare eventuali focolai di contagio ed elaborare dei clusters necessari a realizzare un’attività di prevenzione del contagio e gestione dello stesso». Inoltre, la «compromissione del diritto allo studio, atteso che fino a quando l’Asp non dispone la misura della quarantena non può essere attivata la didattica a distanza». E nelle scorse settimane la dispersione scolastica aveva superato il 50 per cento, per la paura delle famiglie di mandare i figli a scuola. Ricorso bocciato, dunque, nella richiesta di sospensione degli effetti dell'ordinanza, mentre nel merito della vicenda il Tar ha deciso di convocare una camera di consiglio per il prossimo 13 gennaio.

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