Mancato trasferimento, il Tribunale del lavoro di Messina accoglie il ricorso di una docente
Il Tribunale del lavoro di Messina ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti con il quale è stato riconosciuto definitivamente il trasferimento richiesto da una docente assegnata in una diversa provincia della Sicilia. La docente, assunta a tempo indeterminato nel 2010, richiedeva nel 2016 trasferimento dall’Ufficio scolastico dell’ambito provinciale di Catania all’ambito provinciale di Messina. Il Miur rigettava le pretese della docente non accordandole il trasferimento ma, contestualmente, accordava il trasferimento di altri docenti presso il medesimo Ufficio scolastico pur se in possesso di un punteggio minore, in diversa fascia e soprattutto assunti con una fase diversa e posteriore a quella della stessa. Secondo quanto sostenuto in ricorso, tale scelta violava palesemente i dettami della Legge n. 107 del 2015 e si poneva in contrapposizione con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo che in maniera puntuale e dettagliata disciplina le operazioni relative ai trasferimenti e l’ordine da seguire per le diverse fasi previste dal Piano Intermobiliare del 2016. Secondo la prospettazione di Bonetti & Delia il Ministero aveva agito in danno della docente in violazione delle norme di rango costituzionale e dei criteri di assegnazione fissati dallo stesso CCNL, interferendo in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza della docente, pregiudicando la sua posizione e ledendo i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di efficienza cui si sarebbe dovuta attenere. Condividendo integralmente le difese proposte dagli avvocati Delia e Bonetti, il Giudice del lavoro di Messina, ha affermato che “deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l’ambito richiesto“ e ha ordinato al Ministero di provvedere all’immediato trasferimento della ricorrente nella sede richiesta con condanna alle spese all’amministrazione soccombente. “Sebbene la ricorrente appartenesse alla fase B, sono state assegnati docenti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ed appartenenti alla fase C e quindi successiva a quella della ricorrente. Ne consegue che non avendo parte resistente allegato né fornito prova alcuna che i posti assegnati alle docenti appartenenti alla fase C si siano creati solo in seguito alla conclusione della fase B deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l’ambito richiesto” L’Avvocato Delia commenta: “si tratta di una vittoria importante perché capace di ripristinare situazioni di legalità che erano state ingiustamente negate”