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Concerto di Tiziano Ferro a Messina, bocciato il ricorso degli organizzatori

L'assessore Dafne Musolino

L’assessore comunale di Messina con delega allo Spettacolo Pippo Scattareggia e l’assessore con delega al contenzioso Dafne Musolino, esprimono soddisfazione per la sentenza n. 1003 del 14 maggio 2020 con la quale il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso proposto dalla Società Musica da Bere di Carmelo Costa, dichiarandolo inammissibile e carente dei requisiti necessari al suo stesso esame.

Le cronache di questi ultimi giorni sono state subissate dalle dichiarazioni dell’amministratore della Musica da Bere che si era lamentato del fatto che il Comune di Messina lo aveva ingiustamente privato della possibilità di organizzare il concerto di Tiziano Ferro, previsto per il 27 giugno 2020.

Secondo la Musica da Bere il Comune di Messina aveva violato il suo diritto all’organizzazione del concerto per due ragioni: per avere prorogato la concessione dello Stadio San Filippo fino al mese di maggio 2021 e, poi, dopo le misure imposte dai vari DPCM con i quali le manifestazioni e gli spettacoli sono stati sospesi fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza per la crisi sanitaria da coronavirus, per essersi rifiutato di riprogrammare l’evento per l’estate 2021.

In verità i fatti non sarebbero andati come li ha narrati la Musica da Bere e il TAR ha dato pienamente ragione al Comune di Messina, rigettando il ricorso e condannando la società anche al pagamento delle spese giudiziali.

Difatti, come ha esposto l’avvocato Alessandro Franciò, che ha rappresentato il Comune di Messina innanzi al Tar, la delibera di proroga della concessione dello Stadio San Filippo fino al maggio 2021 non ha in alcun modo leso il diritto della Società Musica da Bere alla organizzazione del Concerto di Tiziano Ferro, che avrebbe ben potuto organizzare tanto con la società attualmente concessionaria dell’impianto, quanto con un eventuale nuovo concessionario, avendo il Comune di Messina espressamente fatto salvo tale diritto.

Anche la ulteriore contestazione mossa dalla Musica da Bere, che ha tanto animato il dibattito cittadino, secondo la quale il Comune si sarebbe rifiutato immotivatamente di consentire la riprogrammazione del concerto per l’estate 2021, è stata giudicata infondata dai giudici amministrativi che hanno dichiarato inammissibile il ricorso così pronunciando: “Ne consegue che in alcun modo è stata lesa la posizione giuridica della ricorrente, alla quale pertanto non doveva essere inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento (esattamente come il debitore non è in alcun modo tenuto a preannunciare al creditore che intende avvalersi di terzi al fine di adempiere, salvo che ciò sia previsto dal titolo).

Con il presente gravame, a ben vedere, si denuncia, piuttosto, la mera eventualità di un pregiudizio futuro, consistente nel fatto che, ad avviso della ricorrente, la società sportiva non sia nelle condizioni di assicurare la necessaria manutenzione straordinaria della struttura e che il Comune, a fronte di tale circostanza, non intenda comunque adempiere direttamente le obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente.

E’, invece, chiaro che per proporre un giudizio occorre che la lesione sofferta dalla parte ricorrente nella propria sfera giuridica sia attuale e concreta.

Vista l'infondatezza delle argomentazioni della ricorrente, il TAR ha condannato la società anche al pagamento delle spese di lite.

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