A chi spetta lo smaltimento dei rifiuti speciali di pazienti affetti da Covid-19? Dopo il caso che abbiamo sollevato della casa di riposo “Come d’incanto”, la prima cosa da registrare è che ieri mattina la ditta incaricata dall’Asp intorno alle 6.30 del mattino ha sgomberato tutto il materiale accatastato all’interno della struttura. Che giaceva lì da giorni, e non consentiva ai sei anziani guariti e prima ricoverati all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, di rientrare nella casa di riposo. Quindi, problema risolto. La questione che rimane per così dire aperta è quella legata al quesito iniziale, ma il caso potrà essere in futuro “studiato” a livello regionale per capirci qualcosa. Intanto ieri l’Asp, con un nugolo di firme in calce, ben cinque, ha inviato una nota sia al legale della casa di risposo, l’avvocato Antonello Scordo, sia a prefetto, procuratore e sindaco. La sintesi: non toccava all’Asp smaltire quei rifiuti speciali, in ogni caso lo abbiamo fatto: «Nell’ottica di una sinergica ed efficace lotta al coronavirus, è già stata autorizzata - in via del tutto eccezionale - la raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalla casa di riposo Come d’incanto operata tempestivamente dalla ditta Medieco in data odierna». Poi le osservazioni tecniche: «Appare però opportuno chiarire che risulta palesemente inconducente il riferimento operato dalla struttura ad un asserito obbligo gravante su questa Amministrazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questione. Infatti, non sfuggirà come la richiamata Ordinanza n. 1 del 27/3/2020 del presidente della Regione Siciliana attribuisca tale onere esclusivamente in relazione ai rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, ma non invece relativamente a strutture organizzate in forma imprenditoriale, come la Casa di riposo in questione, la quale, appunto, avrebbe dovuto di per se già essere organizzata autonomamente in conformità alla normativa vigente in materia ed in particolare al d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, c.d. Testo Unico in materia ambientale e s.m.i., al D.m. 17/12/2009 relativo al sistema di gestione dei rifiuti speciali ed al Dpr 254/2003». Ultima notazione: «Analogamente, quanto alla richiesta sanificazione degli ambienti, seppur nel presupposto che la stessa incomba sulla “Come d’incanto”, risulta a questa Azienda che tale attività sia stata comunque già programmata con il competente ente attuatore, Azienda Policlinico di Messina». Quindi a breve i locali saranno pure sanificati. Secondo problema risolto. Poi la chiosa finale: «Solo per scrupolo, in fine, si conferma che l’Asp, per quanto a suo carico, ha provveduto nell’immediatezza ad effettuare i tamponi presso la casa di riposo e ad oggi è in attesa degli esiti da parte del Policlinico di Messina». Circostanza che dall’Azienda universitaria - da noi interpellata -, «smentiscono categoricamente, documenti alla mano». E finita qui? No, perché l’avvocato Scordo ha inviato una replica, precisando innanzitutto che «vuole essere solo un momento di confronto e non certamente di polemica». Poi, sul piano tecnico, il legale fa riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 27 marzo 2020, «che richiama espressamente , riportandone in premessa il contenuto, il Dpr n. 254 del 15 Luglio 2003 “Regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 Luglio 202 n. 179, ed in particolare l’art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali”, il quale testualmente riporta “I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell’art. 2 comma, lett. d) devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici”». Secondo il legale «In altre parole già dal 2003, in epoca quindi ben lontana dal Covid-19, il legislatore aveva previsto che in caso di rifiuti pericolosi a rischio infettivo (e qui si è innanzi ad una pandemia globale che sta interessando l’intero pianeta Terra) gli stessi venissero equiparati ed assimilati a quelli ospedalieri, per il cui smaltimento certamente non ci si può che affidare se non al diretto controllo dell’Autorità sanitaria locale di riferimento per la Regione Siciliana, dal 2009 l’Azienda sanitaria provinciale». Ancora il legale che specifica: «Più nel dettaglio l’art. 2 del Dpr 254/2003 nel definire i rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo individua tra gli altri “tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea…” (Covid-19 da quello che fino ad oggi la comunità scientifica ci ha detto)». Secondo l’avv. Scordo «la legge non opera alcuna distinzione tra abitazioni, case di riposo o di altra natura. Ed allora una lettura orientata dell’Ordinanza del presidente della Regione Siciliana, individua il ricorso temporaneo ad una specifica forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per la durata di mesi sei, sul territorio della Regione Siciliana, necessaria a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell’ambiente a seguito del diffondersi del virus». La conclusione del legale: «Se così è il tema non è i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni, quanto piuttosto rifiuti urbani in luoghi “dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria”. A parere, pertanto, di chi scrive l’Asp non ha agito in via eccezionale ma ha soltanto rispettato l’ordinanza del presidente Musumeci».