Messina

Venerdì 22 Novembre 2024

Gettonopoli a Messina, i consiglieri e le presenze "mordi e fuggi": perché sono stati condannati

Depositate le motivazioni della sentenza d’appello del processo sulla Gettonopoli di Messina. Al centro l’indagine condotta dalla Digos nel 2015 le presenze 'veloci' dei consiglieri comunali nelle commissioni consiliari al Comune di Messina. Il processo d’appello si è concluso nel 2018 con 15 condanne e 2 assoluzioni. I giudici dell’appello, nelle motivazioni, prendono in considerazione le tre situazioni: le sedute in cui i consiglieri si allontanavano subito dopo aver attestato la presenza e prima ancora che la seduta venisse dichiarata aperta, poi ci sono le sedute andate deserte per mancanza del numero legale, una terza categoria riguardava presenze in cui il consigliere è stato presente in aula durante i lavori pochi minuti. Situazioni che, spiegano, «sono molto diverse tra di loro e non possono essere unitariamente valutate». Nella prima ipotesi secondo i giudici «è impossibile parlare di partecipazione». Secondo la Corte d’appello «In questo caso non si tratta di una partecipazione "non effettiva", ma di una non partecipazione alle seduta che esclude comunque il diritto al gettone». Diversa è invece la questione della partecipazione alla seduta anche per un periodo breve. Sono i cosiddetti «tre minuti» che erano stati usati come parametro nell’inchiesta. «In astratto - scrivono i giudici - è evidente che anche una partecipazione di qualche minuto può assumere un rilievo ai fini dei lavori di una commissione», «mentre taluno potrebbe prendere parte alla medesima seduta per ore, disinteressandosene totalmente». Per questo motivo il parametro della permanenza per almeno tre minuti «appare anche a questa Corte del tutto arbitrario». Infine la terza ipotesi quella in cui i consiglieri, dopo aver firmato, andavano via senza attendere la verifica del numero legale. Allontanandosi prima della verifica secondo i giudici «hanno lucrato il gettone di presenza disinteressandosi totalmente della possibilità che, con la loro effettiva partecipazione, la seduta avrebbe potuto regolarmente avere luogo».

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