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Caso De Luca, assoluzioni e prescrizioni

Caso De Luca, assoluzioni e prescrizioni

Messina

Assolto per l’accusa di abuso d’ufficio, prescrizione per il tentativo di induzione e per il falso. Poi s’è scatenato il putiferio in quell’aula di giustizia, appena il presidente della seconda sezione penale Mario Samperi ha finito di leggere la sentenza. E il parlamentare dell’Udc Cateno De Luca, appena eletto all’Ars, intorno alle due di ieri pomeriggio si è liberato, almeno per ora, di un grosso macigno processuale, a conclusione del processo di primo grado per la speculazione edilizia a Fiumedinisi, nel 2011, quando era sindaco del centro ionico. Era accusato di aver favorito imprese legate alla sua famiglia. La Procura - l’allora aggiunto Vincenzo Barbaro e il sostituto Liliana Todaro -, a novembre del 2016 aveva chiesto la sua condanna a 5 anni, poi per gli altri imputati dieci condanne, sei dichiarazioni di prescrizione e una assoluzione.

Il neodeputato ha ancora attaccata al piede una zavorra non da poco: è agli arresti domiciliari, da mercoledì scorso, a due giorni dal voto regionale che lo ha portato per la terza volta a palazzo dei Normanni, per associazione per delinquere e evasione fiscale da un milione 750 mila euro, che avrebbe portato a termine con la sua creatura imprenditoriale, la Fenapi. Oggi si terrà l’interrogatorio di garanzia.

De Luca era sotto processo per abuso d’ufficio, tentata concussione e falso ideologico. L’assoluzione nel merito è stata disposta dai giudici messinesi soltanto per due ipotesi residuali di abuso d’ufficio. La tentata concussione è stata invece riqualificata dal collegio in “induzione indebita a dare o promettere utilità”, reato introdotto nel 2012, e punito meno gravemente della concussione. La pena minore comporta una riduzione dei termini di prescrizione. E il collegio, infatti, per questa accusa ha dichiarato prescritto il reato. Stessa formula è stata adottata per i falsi ideologici. Il processo a De Luca, tra dichiarazioni spontanee fiume, rinvii, citazioni di decine di testi e un tentativo di rimessione per legittimo sospetto finalizzato a spostare il dibattimento a Reggio Calabria e respinto dalla Cassazione, è durato sei anni solo in primo grado.

È di sicuro una sentenza molto complessa quella esitata dai giudici, che sono rimasti 24 ore in camera di consiglio. Globalmente riguardava 18 persone tra privati, ex amministratori e funzionari del Comune di Fiumedinisi.

È necessario esaminarla rispetto ai casi di prescrizione e assoluzione. Partiamo dalla prescrizione, di cui hanno usufruito: Angelo Caminiti, Francesco Carmelo Oliva, Renzo Briguglio, Roberto Favosi, Fabio Nicita, Pietro D’Anna, Cateno De Luca, Benedetto Parisi, Tindaro “Gino” De Luca (fratello del parlamentare). La prescrizione ha riguardato due ipotesi di falso ideologico, una di abuso d’ufficio, una violazione del vincolo paesaggistico ex Dpr n. 380/2001, una induzione indebita (il reato contestato per il caso Rasconà nel corso del processo il 19 luglio del 2013), e infine due ipotesi originarie di tentata concussione (il capo G, poi “spacchettato” sempre nel corso del processo, eravamo nel 2015, in G1 - in danno dei coniugi Giardina, e G2 - in danno di Carmelo De Francesco). I giudici queste due ipotesi le hanno riqualificate in “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Ci sono poi state assoluzioni nel merito. Eccole tutte: Natale Coppolino, Grazia Rasconà, Cateno De Luca, Pietro D’Anna, Giuseppe Bertino, Salvatore Piccolo da un caso d’abuso d’ufficio (obbligo di astensione sulla variazione urbanistica per Dioniso srl e Caf Fenapi srl), con la formula «il fatto non sussiste»; Pietro D’Anna e Carmelo Satta da un caso d’abuso d’ufficio (variante per modifiche esterne per Caf Fenapi srl), con la formula «il fatto non costituisce reato»; Cateno De Luca, Grazia Rasconà, Antonino Cascio, Pietro D’Anna, Paolo Crocè, Carmelo Crocetta e Giuseppe Giardina da un caso d’abuso d’ufficio (obbligo di astensione per una variante urbanistica), con la formula «il fatto non sussiste»; Pietro D’Anna da un caso di falso legato al capo precedente, con la formula «il fatto non costituisce reato».

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