La prima tipologia di reato contestata, dal pm Carchietti, è stata quella di lesioni gravi. Il gip Fiorentino ha invece “aggravato” l’accusa, contestando il tentato omicidio. E nella sua ordinanza di custodia cautelare in carcere spiega il perché della valutazione: «... l’azione appare infatti connotata da tratti di idoneità ed univocità rispetto all’evento lesivo perseguito e, perciò, sussumibile nell’ambito della fattispecie citata». Perché? Scrive il gip: «... l’aver sparato a notevole distanza dalla vittima i due colpi di pistola (arma certamente idonea al fine di uccidere), considerata anche la presenza di ulteriori persone nelle vicinanze, induce a ritenere che il coefficiente psicologico soggettivo dal quale è stata retta l’azione sia stato il c.d. dolo alternativo, prefigurandosi l’agente la possibilità di cagionare alla vittima (qualunque essa fosse) o la morte o gravi lesioni: risulta, d’altra parte, difficile sostenere che il soggetto agente abbia mirato alle gambe di una ragazza (che peraltro non risulta conoscesse) e ben più agevole ipotizzare che abbia sparato ponendosi indifferentemente come obiettivo una delle finalità evidenziate».