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Imu e Tasi ridotte per locazioni mediante contratti “concordati”

Imu e Tasi ridotte per locazioni mediante contratti “concordati”

I commi 53 e 54 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 hanno introdotto una riduzione Imu e Tasi per gli immobili locati attraverso i contratti “concordati”. Confedilizia diffonde i dati relativi agli effetti sui singoli contribuenti a seguito della riduzione citata.

I risparmi sono stati calcolati su immobili-tipo situati nella nostra città. «Si tratta – ha dichiarato il presidente di Confedilizia Messina Sebastiano Maio – di una misura importante, che rappresenta quell’inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo. La consideriamo – insieme con le altre misure di riduzione delle imposte sulla casa previste dalla legge di stabilità – un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull’immobiliare a partire dalla manovra del governo Monti, anche se un ulteriore sforzo dovrebbe riguardare la tassazione sugli immobili non abitativi introducendo, anche questi ultimi, la cedolare secca. Quanto agli effetti sulla nostra città, secondo le previsioni statistiche su 59.951 unità immobiliari con una rendita media di 372 euro si avrà un risparmio medio di 134 euro».

Sono interessate a questo sgravio tre tipologie di contratti di locazione: a) i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; b) i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; c) i contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia). La norma dispone che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, «è ridotta al 75 per cento». Pertanto, la riduzione di un quarto dell’Imu e della Tasi si applica all’imposta dovuta sulla base delle aliquote fissate dai singoli Comuni; aliquote che, per il 2016, non potranno essere superiori a quelle valide per il 2015.

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