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Contenzioso tributario
Il Comune si attrezza

Contenzioso tributarioIl Comune si attrezza

Il D.Lgs. n. 156/2015 ha apportato importanti novità al contenzioso tributario, anche per quanto riguarda i Comuni. Con la riforma fiscale approvato lo scorso 24 settembre, la mediazione tributaria è stata estesa anche agli atti degli Enti Locali, delle Dogane ed a quelli di Equitalia con vizi di forma. Il Comune di San Filippo del Mela, quindi, sta provvedendo ad attrezzarsi ed organizzarsi per affrontare questi istituti, ma anche la nuova conciliazione giudiziale e l’interpello.

L’Ente può contare sulla competenza in materia del proprio segretario comunale che sull’argomento ha recentemente pubblicato un libro. “Il reclamo – spiega Catania - ha la funzione di provocare un tentativo di mediazione inaugurando una fase pregiurisdizionale, riducendo le cause di fronte al giudice tributario.  Il contribuente che intende presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve, preliminarmente, anticiparne il contenuto al Comune, chiedendone l’annullamento totale o parziale, sulla base dei motivi di fatto e di diritto che intende sottoporre alla valutazione del giudice tributario”. Il Comune interverrà sul proprio Regolamento degli Uffici e dei Servizi per individuare le strutture che dovranno occuparsi anche della mediazione. Il comma 4 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei Monopoli provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori, tra i quali sicuramente i Comuni, questa disposizione si applica solo compatibilmente con la propria struttura organizzativa. 

Il Comune di San Filippo del Mela si sta attrezzando anche per affrontare la tematica dell’interpello. Il contribuente può rivolgersi all’Amministrazione Comunale per sapere preventivamente come intende applicare le disposizioni tributarie. I Comuni dovranno provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, ad adeguare i propri statuti e gli atti normativi da essi emanati.

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