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Formazione, no ad alcune parti civili

Gli enti pubblici e i privati, che poi sarebbero i lavoratori della formazione professionale ormai da mesi senza alcuna certezza e da molto tempo senza alcun stipendio, non potranno costituirsi parte civile nei confronti degli enti che sono imputati al processo “Corsi d’oro 2”, ma potranno farlo solo nei confronti degli imputati. È questo il “responso” principale della lunga udienza di ieri all’aula bunker del carcere di Gazzi tenuta davanti alla prima sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Silvana Grasso e composta dai colleghi Massimiliano Micali e Maria Pina Scolaro. Ieri infatti sono state depositate ulteriori richieste di costituzione di parte civile per alcuni lavoratori di alcuni enti di formazione oltre a quelle già depositati all’udienza scorsa del 25 febbraio. Questo delle parti civili è stato l’unico argomento affrontato e risolto con apposita ordinanza dai giudici, mentre per tutto il resto, comprese le richieste di accesso all’udienza avanzate da fotoreporter e cineoperatori visto il grande interesse collettivo che riveste questo processo, il collegio si è riservata la decisione, che scioglierà alla prossima udienza. Sulle costituzione di parte civile i difensori degli imputati e degli enti di formazione hanno formulato nel corso della mattinata una serie di eccezioni preliminari. Per esempio quella dell’avvocato Salvatore Giannone per conto della Lumen onlus, cui si sono poi associati molti altri difensori, che sulla scorta della normativa di riferimento ha sollecitato l’esclusione delle costituzioni di parte civile formulate nei confronti degli Enti «poiché inammissibili alla luce della consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità nonché delle pronunce sia della Corte di giustizia europea sia della Corte Costituzionale». Il passaggio-chiave delle argomentazioni per il “no”, il legale lo ha rintracciato nell’art. 185 c.p. collegato al decreto legge del 2001 (la normativa che regola l’ingresso delle persone giuridiche nel processo, n.d.r.), un combinato che secondo la Corte Costituzionale, è dato dal fatto che questa norma “si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest’ultima che non può coprire anche l’illecito dell’ente, cosi come delineato nel citato d.lgs. 231/2001” tenuto conto del particolare meccanismo attraverso cui l’ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio”. Questa eccezione del “no” alle parti civili contro gli enti imputati che riguarda non solo i privati ma anche gli enti pubblici come ad esempio la Regione Siciliana, è stata accolta dai giudici, ed è peraltro in linea con quanto aveva deciso il gup Marino in sede di udienza preliminare. Restano ovviamente in piedi le costituzioni di parte civile sia degli enti pubblici, come la Regione Siciliana, sia de privati, nei confronti di tutti gli imputati persone fisiche. Queste il tribunale le ha ammesse (solo per due imputati, Piraino e De Gregorio, ha fatto dei distinguo). Sempre ieri le parti civili hanno formulato una richiesta di citazione del responsabile civile nei confronti sia della Regione Siciliana sia dell’Assessorato al ramo. In questo caso i giudici si sono riservata la decisione, che scioglieranno alla prossima udienza, fissata per il 23 marzo

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