Il sindaco Renato Accorinti ha firmato la nuova ordinanza per la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere idrauliche appartenenti al sistema di scolo e smaltimento delle acque meteoriche superficiali su terreni privati e strade pubbliche, per la salvaguardia del territorio comunale. Il dispositivo prevede che i proprietari dei terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti. I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale. Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade, in questo caso i proprietari di tali terreni, o chi per essi, sono tenuti ad effettuare lo spurgo e la pulizia delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada. Inoltre, gli stessi proprietari e/o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati, di norma, ad impedire in qualsiasi modo che le acque provenienti dai fondi invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze, salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria documentabili. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi, canali privati, incisioni naturali, compluvi naturali e qualsiasi altro sistema di raccolta e deflusso di acque meteoriche, è fatto obbligo di provvedere, affinché tali fossi o canali e le loro pertinenze vengano tenuti costantemente sgombri dal terreno che vi fosse eventualmente franato e dalle vegetazione spontanea, in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali infrastrutture viarie confinanti. È fatto obbligo, anche, di recapitare le acque convogliate sui fondi rustici privati nei corsi naturali idonei più prossimi. È obbligatoria altresì, ogni qualvolta sia necessaria, la manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente. Le tombinature private, effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Allorquando tali sistemi costituiscono confini di proprietà, entrambi i proprietari frontisti restano obbligati in solido ad intervenire. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, i canali, incisioni, compluvi naturali, burroni, provocando un restringimento della sezione di deflusso. Per i fossi ed i canali privati di scolo, nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riserva perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il sindaco può ordinare, al proprietario o ai conduttori, il ripristino. Tale decisione può essere adottata per i fossi di scolo chiusi per cause naturali e/o artificiali, allorquando viene verificata l'esistenza anche attraverso prove testimoniali e per l'effettuazione di fossi di scolo, se si rileva la necessità da parte degli uffici comunali competenti. Per i fossi ed i canali situati lungo le infrastrutture viarie di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica (fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale), il dipartimento comunale Lavori pubblici, nei casi di sua competenza, provvederà periodicamente ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di scavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso ai proprietari interessati. E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare, modificare, interrompere lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati i fossi o i canali, ed i loro accessori e manufatti o anche indirettamente degradare danneggiare qualsiasi infrastruttura di raccolta, regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche. E' vietato modificare o alterare il percorso di fossi di scolo, canali, incisioni, compluvi, ecc... così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso dell'acqua. E' vietato l'abbandono delle acque piovane provenienti da fabbricati, aie, strade. Tutti i proprietari di fabbricati rurali, cascinali, depositi e/o costruzioni di qualsiasi genere natura e consistenza che determinano impermeabilizzazione di territorio, strade poderali, aie, aree impermeabili, sono obbligati a provvedere, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione della presente, alla raccolta, regimazione e convogliamento delle acque meteoriche con scarico nel più vicino e idoneo sistema di deflusso delle acque. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso traversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni, così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 metri, dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza. L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori deve essere immediatamente rimosso a cure e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.
Caricamento commenti
Commenta la notizia