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Il gip: «Quadro di gravità indiziaria confermato»

Il racconto del suo interrogatorio di garanzia durato oltre tre ore, sabato scorso. Le ragioni della scarcerazione legate all’attenuazione delle esigenze cautelari. Il quadro delle accuse che rimane immutato. La valutazione positiva del suo comportamento in relazione al fatto che si è costituto, così come aveva dichiarato. Il peso delle ultime valutazioni dei giudici del Riesame sugli altri indagati dell’inchiesta sulla formazione professionale («... la mutata valutazione... impone una rivisitazione della posizione cautelare»). C’è soprattutto questo nell’ordinanza con cui ieri mattina il gip Giovanni De Marco ha concesso gli arresti domiciliari al parlamentare messinese Francantonio Genovese. Il gip arriva addirittura a dire in quelle tre pagine che «... in esito all’interrogatorio dell’indagato il quadro di gravità indiziaria appare confermato e, per alcuni versi, consolidato », oppure che «... non ha fornito alcun significativo elemento utile a ridimensionare la propria posizione, limitandosi, sostanzialmente, a respingere gli addebiti mediante generica negazione del proprio coinvolgimento dei fatti contestati». Ma d’altro canto il gip De Marco afferma che «... può almeno in parte convenirsi con la difesa circa una parziale attenuazione di dette esigenze cautelari, le quali, pertanto possono essere soddisfatte con la diversa misura degli arresti domiciliari accompagnata dal divieto di comunicazione con persone diverse da quelle abitualmente conviventi con l’indagato», o ancora che «... non può non tenersi conto dell’atteggiamento dell’indagato, il quale, pur avendo la concreta possibilità di sottrarsi all’esecuzione della misura durante l’esame dinanzi alla Camera dei Deputati, si è spontaneamente costituto». Ma torniamo a quanto racconta il gip De Marco sulle risultanze dell’interrogatorio. Ecco un altro passaggio sul ruolo di Genovese nel contesto dell’inchiesta e sulla sua attività personale: «... l’indagato non ha fornito concrete spiegazioni circa l’effettività dello svolgimento di una propria attività professionale e della composizione del relativo giro d’affari», quindi «... anche in esito alle dichiarazioni dell’indagato, appare confermato l’assunto accusatorio circa la natura fittizia delle fatture emesse dall’indagato o nei confronti dell’indagato, nei rapporti con società al medesimo riconducibili, per inesistenza della prestazione sottostante ».

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