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Messina penalizzato
di un punto
Cosenza a - 4

Ecco il dispositivo con la sentenza della commissione disciplinare.
Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signorBruno Martorano per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezzasanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8 comma4, C.G.S. inquanto qualePresidente e legale rappresentante della società ACR Messina Srl utilizzava mediante ildeposito in sede di iscrizione al campionatostagione sportiva 2011/2012 la dichiarazioneliberatoria relativa al calciatore ChristianMangiarotti del 9 giugno2011, con sottoscrizioneapocrifa; la società ACR Messina Srl, a titolodi responsabilità direttaai sensi dell’art. 4comma 1 del C.G.S., per leviolazioni ascritte al proprio legale rappresentante.Alla riunione odierna la Società, tramite i propri difensori,Avvocati Chiacchio e Cozzone,

ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Soc. ACR Messina Srl, tramiteil proprio difensore ha depositato istanza di applicazionedi sanzione ai sensi dell’art.23 CGS,(“pena base sanzione dipunti 2 (due) dipenalizzazione in classifica nella correntestagione sportiva edell’ammenda di €10.000,00 (diecimila/00) diminuita ai sensi dell’art.23 CGS a punti 1 (uno)di
penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprioconsenso il Procuratore federale;visto l’art.23,comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti
di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che terminila fase dibattimentale di primo grado, per
chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie ela misura; visto l’art.23,comma 2, CGS,
secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il dibattimento è proseguito per il sig.Martorano Il rappresentante della Procura ha chiesto per il deferito, non comparso, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi diciotto. Con comunicato ufficiale n. 038 la Corte di
Giustizia Federale segnalava alla Procura Federale la rilevanza di sciplinare di comportamenti emersi nel corso della istruttoria di un
procedimento a carico della società ACR Messina Srl posti in essere da detta società e più precisamente il deposito insede di iscrizione al campionato stagione sportiva 2011/2012 di una dichiarazione liberatoria relativa al calciatore Christian Mangiarotti con sottoscrizione apocrifa. Dagli accertamenti disposti in seguito a tale segnalazione è emerso che la società deferita ha provveduto a depositare presso la LND-Dipartimento Interregionale, una dichiarazione liberatoria a firma Christian Mangiarotti datata 9/6/2011, al fine di ottemperare alle
prescrizioni richieste dal C.U. n. 153 del 22/04/2011 lett. A, punto 9, in ordine alladomanda di iscrizione al Campionato di Serie D Stagi
one Sportiva 2011-2012, pena esclusione dallo stesso. Il Mangiarotti, nel corso della sua audizione 27/03/2012 dinnanzi alla procura Federale, pur confermando l’avvenuto pagamento di quanto a lui dovuto, corrisposto in tre rate 14.01.2011 (euro 4500,00), 21/01/2011 (euro4500,00) e 04.02.2011 (euro 3200,00) negava però di avere mai sottoscritto la quietanza liberatoria 09/06/2011 affermando che la sua firma sotto il detto documento era palesemente apocrifa. E’ evidente pertanto che per ottenere l’iscrizione al campionato di competenza la societàdeferita ha prodotto un documento materialmente falso. Tale comportamento tenuto dalla società ACR Messina Srl è in pa
lese violazione del dettatodell’art. 8 comma 4 del C.G.S.3che testualmente recita “ La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attivitàillecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizio
ne a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previstedalle lettere g), h), i), l)dell’art. 18, comma 1 “.La violazione contestata è ascrivibile a Bruno Martorano, all’epoca dei fatti Presidente eLegale Rappresentante della società ACR Messina Srl peril quale sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.PQM
Dispone l’applicazione della seguente sanzione: punti 1 (uno) di penalizzazione inclassifica nella corrente stagione sportiva e ammenda di
€ 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00 per l’A.C.R.Messina Srl. infligge a Bruno Martorano la sanzione dell’inibizione di mesi diciotto.

 

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